Art. 18 
 
 
              Revisione del provvedimento disciplinare 
 
  In ogni tempo puo' essere richiesta, dall'interessato  o  dai  suoi
eredi che ne abbiano interesse anche soltanto  morale,  la  revisione
del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti  fatti  nuovi  o
nuovi elementi di  prova  ovvero  se  risulti  che  la  decisione  fu
determinata da errore di fatto o da falsita'.