Art. 9 Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di Presidenza. 2. Il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione. 3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di Presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera. 4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta. 5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione. 6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilita' della funzione giurisdizionale, il Consiglio di Presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte chiuse. 7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni. 8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di Presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere. 9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.