Art. 9 
 
 
  Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi 
 
  1. Ai  fini  della  sostituzione  dei  parametri  standard  di  cui
all'art. 218, paragrafo  1,  lettere  a)(iv)  e  c)(iv),  degli  Atti
delegati  l'impresa  applica  uno  dei  due  metodi  del  rischio  di
riservazione di cui all'art. 220, paragrafo 1, lettera b), degli Atti
delegati,  e  definisce  politiche  e  procedure  interne  volte   ad
aggiustare  i  dati  per  eliminare  gli  effetti  delle   pertinenti
coperture  riassicurative  ai  sensi  delle   disposizioni   di   cui
all'allegato XVII, punto C., paragrafo 2, lettera  c),  e  punto  D.,
paragrafo 2, lettera f) degli Atti delegati. 
  2. Le politiche e procedure di  cui  al  comma  1  sono  stabili  e
coerenti nel  tempo  e  possono  prevedere  il  ricorso  al  giudizio
esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6. 
  3. Ai  fini  della  sostituzione  dei  parametri  standard  di  cui
all'art.  218,  paragrafo  1,  lettere  a)(i)  e  c)(i),  degli  Atti
delegati, in aggiunta a  quanto  disposto  all'art.  8  del  presente
regolamento, l'impresa applica anche le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2, riferite all'aggiustamento dei dati per eliminare gli  effetti
delle coperture riassicurative, ai sensi delle  disposizioni  di  cui
all'allegato XVII, punto B., paragrafo  2,  lettera  d),  degli  Atti
delegati. 
  4. L'impresa verifica che i dati utilizzati per calcolare  gli  USP
di cui  al  comma  3  riflettano  anche  la  politica  riassicurativa
dell'impresa nei dodici mesi successivi alla data di riferimento. 
  5. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  l'impresa
garantisce che  le  modifiche  della  ritenzione  assicurativa  negli
accordi di  riassicurazione  non  proporzionale  siano  adeguatamente
considerate,  nei  casi  in  cui  esse  abbiano  un   impatto   sulla
volatilita' del rischio di riservazione.