Art. 13 
 
Collegamenti con i soggetti  legittimati  a  svolgere  operazioni  di
  accesso, immissione e aggiornamento, nonche' di consultazione 
 
  1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della
Banca dati nazionale, i soggetti di cui  all'articolo  17  richiedono
l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale: 
    a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti  sono  uffici
centrali delle pubbliche amministrazioni; 
    b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG  competente  per
territorio, per tutti gli altri soggetti di cui al citato articolo 97
del Codice antimafia. 
  2. La sezione centrale  e  le  sezioni  provinciali  provvedono  ad
attivare il collegamento  di  cui  al  comma  1  con  la  Banca  dati
nazionale secondo le procedure e le modalita' tecniche  di  cui  agli
Allegati 2 e 3. 
  3. Al fine di effettuare operazioni di accesso ovvero di immissione
e aggiornamento di  dati  della  Banca  dati  nazionale,  i  soggetti
indicati  dagli  articoli  15  e  16  richiedono  l'attivazione   del
collegamento alla stessa Banca dati nazionale: 
    a) alla sezione centrale, se  i  soggetti  richiedenti  sono  gli
uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture,  gli
uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle  Forze  di  polizia,
nonche' la DNA; 
    b) alle sezioni provinciali negli altri casi. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per l'articolo 97 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.