Art. 13 Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonche' di consultazione 1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'articolo 17 richiedono l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale: a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono uffici centrali delle pubbliche amministrazioni; b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, per tutti gli altri soggetti di cui al citato articolo 97 del Codice antimafia. 2. La sezione centrale e le sezioni provinciali provvedono ad attivare il collegamento di cui al comma 1 con la Banca dati nazionale secondo le procedure e le modalita' tecniche di cui agli Allegati 2 e 3. 3. Al fine di effettuare operazioni di accesso ovvero di immissione e aggiornamento di dati della Banca dati nazionale, i soggetti indicati dagli articoli 15 e 16 richiedono l'attivazione del collegamento alla stessa Banca dati nazionale: a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture, gli uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle Forze di polizia, nonche' la DNA; b) alle sezioni provinciali negli altri casi.
Note all'art. 13: Per l'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.