Art. 8 Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali. 2. La sezione centrale e' istituita, senza configurare nuove posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento del Capo dello stesso Dipartimento, tra quelli gia' esistenti, ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. La sezione centrale: a) garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati nazionale; a tal fine puo' richiedere alle sezioni provinciali lo svolgimento di attivita' tecniche sulle postazioni di lavoro quali terminali attivati presso le Prefetture, nonche' di attivita' di formazione a favore dei soggetti autorizzati, a norma del presente regolamento, ad eseguire operazioni di trattamento elettronico dei dati conservati nella Banca dati nazionale; b) rilascia le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20, nonche' nei confronti del proprio personale e di quello delle sezioni provinciali; c) dispone la disattivazione delle credenziali di autenticazione da essa rilasciate nei casi previsti dall'articolo 22; d) assicura la continuita' operativa della Banca dati nazionale - ferme restando in ogni caso le caratteristiche e il rilascio delle credenziali di autenticazione, di cui agli articoli da 18 a 22 - in conformita' alle previsioni recate dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Il dirigente dell'ufficio nell'ambito del quale e' istituita la sezione centrale e', limitatamente allo svolgimento dei compiti indicati dal comma 3, responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi) 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 50-bis. (Continuita' operativa) 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento. 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono: a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.». Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note riportate all'articolo 2.