Art. 8 
 
 
                Organizzazione per la gestione della 
               Banca dati nazionale e Sezione centrale 
 
  1.   Il   Dipartimento   per    le    politiche    del    personale
dell'Amministrazione  civile   assicura   la   gestione   tecnica   e
informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale
e le sezioni provinciali. 
  2. La  sezione  centrale  e'  istituita,  senza  configurare  nuove
posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le  politiche  del
personale dell'Amministrazione civile,  nell'ambito  dell'ufficio  di
livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento  del
Capo dello stesso Dipartimento,  tra  quelli  gia'  esistenti,  ferme
restando le riduzioni previste  dall'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. La sezione centrale: 
    a) garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati
nazionale; a tal fine puo' richiedere  alle  sezioni  provinciali  lo
svolgimento di attivita' tecniche sulle postazioni  di  lavoro  quali
terminali attivati presso le  Prefetture,  nonche'  di  attivita'  di
formazione a favore dei soggetti autorizzati, a  norma  del  presente
regolamento, ad eseguire operazioni di  trattamento  elettronico  dei
dati conservati nella Banca dati nazionale; 
    b) rilascia le credenziali di autenticazione  nei  casi  previsti
dagli articoli 19 e 20, nonche' nei confronti del proprio personale e
di quello delle sezioni provinciali; 
    c) dispone la disattivazione delle credenziali di  autenticazione
da essa rilasciate nei casi previsti dall'articolo 22; 
    d) assicura la continuita' operativa della Banca dati nazionale -
ferme restando in ogni caso le caratteristiche e  il  rilascio  delle
credenziali di autenticazione, di cui agli articoli da 18 a 22  -  in
conformita' alle previsioni recate dall'articolo 50-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4. Il dirigente dell'ufficio nell'ambito del quale e' istituita  la
sezione centrale  e',  limitatamente  allo  svolgimento  dei  compiti
indicati dal comma 3, responsabile del trattamento dei  dati  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art.  2,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi) 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  50-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 50-bis. (Continuita' operativa) 
              1. In relazione  ai  nuovi  scenari  di  rischio,  alla
          crescente   complessita'    dell'attivita'    istituzionale
          caratterizzata da  un  intenso  utilizzo  della  tecnologia
          dell'informazione,     le     pubbliche     amministrazioni
          predispongono i piani di emergenza in grado  di  assicurare
          la  continuita'  delle  operazioni  indispensabili  per  il
          servizio e il ritorno alla normale operativita'. 
              2.  Il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di
          continuita'    operativa     definite     dalle     diverse
          Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale  il
          Parlamento. 
              3.  A   tali   fini,   le   pubbliche   amministrazioni
          definiscono: 
              a) il piano di continuita'  operativa,  che  fissa  gli
          obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
          per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
          a soggetti esterni. Il piano tiene conto  delle  potenziali
          criticita'   relative   a   risorse   umane,   strutturali,
          tecnologiche  e  contiene  idonee  misure  preventive.   Le
          amministrazioni pubbliche verificano la  funzionalita'  del
          piano di continuita' operativa con cadenza biennale; 
              b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
          integrante di quello di continuita' operativa di  cui  alla
          lettera a) e stabilisce le misure tecniche e  organizzative
          per garantire il funzionamento dei centri  di  elaborazione
          dati e  delle  procedure  informatiche  rilevanti  in  siti
          alternativi a quelli di  produzione.  DigitPA,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, definisce  le
          linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
          salvaguardia dei dati e  delle  applicazioni  informatiche,
          verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
          disaster recovery delle amministrazioni  interessate  e  ne
          informa   annualmente   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione. 
              4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da  ciascuna
          amministrazione sulla base di appositi e dettagliati  studi
          di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
          acquisito il parere di DigitPA.». 
              Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, si vedano le note riportate all'articolo 2.