Art. 9 
 
 
           Sezioni provinciali della Banca dati nazionale 
 
  1. Per lo svolgimento dei suoi  compiti,  la  sezione  centrale  si
avvale  di  sezioni  provinciali,   istituite,   sulla   base   delle
disposizioni  impartite  dal  Dipartimento  per  le   politiche   del
personale dell'Amministrazione civile,  presso  ogni  Prefettura-UTG,
senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni  caso,  tra
le strutture gia' esistenti. 
  2. Le sezioni provinciali: 
    a) svolgono le attivita' tecniche e di formazione richieste dalla
sezione centrale; 
    b) rilasciano, su delega della sezione centrale,  le  credenziali
di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20; 
    c) svolgono l'attivita' di verifica sul corretto  utilizzo  delle
credenziali  di  autenticazione  da  parte   degli   operatori   alle
dipendenze  dei  concessionari  di  opere  pubbliche,   nonche'   dei
contraenti generali; 
    d)   dispongono   la   disattivazione   delle   credenziali    di
autenticazione da esse rilasciate nei casi  previsti  dagli  articoli
20, comma 7, e 22.