Art. 9 Sezioni provinciali della Banca dati nazionale 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG, senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni caso, tra le strutture gia' esistenti. 2. Le sezioni provinciali: a) svolgono le attivita' tecniche e di formazione richieste dalla sezione centrale; b) rilasciano, su delega della sezione centrale, le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20; c) svolgono l'attivita' di verifica sul corretto utilizzo delle credenziali di autenticazione da parte degli operatori alle dipendenze dei concessionari di opere pubbliche, nonche' dei contraenti generali; d) dispongono la disattivazione delle credenziali di autenticazione da esse rilasciate nei casi previsti dagli articoli 20, comma 7, e 22.