Art. 10 
 
 
                      Registro dei tirocinanti 
 
  1. Coloro che, muniti  del  decreto  di  riconoscimento,  intendono
svolgere come misura compensativa il tirocinio  di  adattamento  sono
iscritti  nel  registro  dei  tirocinanti  istituito  e  tenuto   dal
Consiglio nazionale. 
  2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: 
    a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio  e  numero
di codice fiscale; 
    b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il  tirocinante
ha presentato istanza di iscrizione; 
    c. gli estremi del decreto di riconoscimento; 
    d. la data di decorrenza dell'iscrizione; 
    e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge
il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo
di appartenenza,  il  numero  di  iscrizione,  il  numero  di  codice
fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il  numero  di  iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo 8; 
    f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; 
    g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; 
    h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; 
    i. la data della cancellazione con relativa motivazione.