Art. 10 Registro dei tirocinanti 1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale; b. la sezione e il settore dell'Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione; c. gli estremi del decreto di riconoscimento; d. la data di decorrenza dell'iscrizione; e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'Ordine provinciale, la sezione e il settore dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8; f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio; h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio; i. la data della cancellazione con relativa motivazione.