Art. 11 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene  a  seguito
di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema  di  cui
all'allegato  C)  al  presente  regolamento,  che  ne   forma   parte
integrante. 
  2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio  impegno
ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza  della
incompatibilita' prevista  dall'articolo  7,  comma  3  del  presente
regolamento. 
  3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
    a. copia di un documento di identita'; 
    b.  copia  del  decreto  di   riconoscimento   ai   sensi   delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n.
183; 
    c. attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere
il richiedente a svolgere il tirocinio presso  il  proprio  luogo  di
svolgimento dell'attivita' professionale; 
    d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a
richiesta   dell'interessato,   le   fotografie   sono    autenticate
dall'ufficio ricevente. 
  4. Nella domanda, sottoscritta dal  richiedente,  sono  elencati  i
documenti  allegati;  vi  e'  anche   espresso   l'impegno   a   dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute  variazioni  entro  trenta
giorni dal verificarsi delle stesse. 
  5. La domanda di iscrizione e' inviata  al  Consiglio  nazionale  a
mezzo lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  oppure  puo'
essere  presentata  direttamente  presso  gli  uffici  dello   stesso
Consiglio. Nel caso di consegna  diretta  presso  gli  uffici,  sulla
domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e  la  data
di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante  o
a persona da lui delegata. 
  6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni
del   presente   articolo,   quando   non   ne   sia   possibile   la
regolarizzazione.