Art. 12 Delibera di iscrizione 1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale. 3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. 4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista, al Consiglio dell'Ordine provinciale presso cui questo e' iscritto nonche' al Ministero della giustizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.