Art. 12 
 
 
                       Delibera di iscrizione 
 
  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  nazionale  delibera  in  merito
all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda. 
  2. L'iscrizione decorre dalla data  della  delibera  del  Consiglio
nazionale. 
  3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve  essere
motivato. 
  4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici  giorni,  a
dare  comunicazione  della  delibera  adottata  all'interessato,   al
professionista,  al  Consiglio  dell'Ordine  provinciale  presso  cui
questo e' iscritto nonche'  al  Ministero  della  giustizia  a  mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.