Art. 13 
 
 
        Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio 
 
  1. Ogni  sei  mesi  il  professionista  presso  cui  si  svolge  il
tirocinio compila una sezione dell'apposito  libretto  di  tirocinio,
fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita'  svolte
dal  tirocinante.  La  sezione  relativa  ad  ogni   semestre   viene
controfirmata  dal  tirocinante  e  presentata  al   presidente   del
Consiglio dell'Ordine provinciale che vi appone il visto. 
  2. Al  compimento  del  tirocinio,  entro  il  termine  massimo  di
quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio  nazionale,
e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine provinciale, il libretto di
tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento  del  tirocinio  da
cui  risulti  espressamente  la  propria  valutazione  favorevole   o
sfavorevole. 
  3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente  del  Consiglio
nazionale rilascia un certificato  di  compiuto  tirocinio  entro  il
termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione. 
  4. In caso  di  valutazione  sfavorevole,  il  Consiglio  nazionale
provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare
la valutazione del professionista, emette provvedimento  motivato  di
diniego di certificato di compiuto  tirocinio;  qualora  ritenga,  al
contrario,   di   disattendere   la   valutazione   sfavorevole   del
professionista, emette provvedimento motivato sul  punto  e  rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 
  5. In caso di valutazione finale  sfavorevole,  il  tirocinio  puo'
essere immediatamente ripetuto.