Art. 14 
 
 
              Sospensione e interruzione del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio e' sospeso  in  ragione  del  verificarsi  di  ogni
evento che  ne  impedisca  l'effettivo  svolgimento  per  una  durata
superiore a  un  sesto  e  inferiore  alla  meta'  della  sua  durata
complessiva. 
  2.  Il  tirocinio  e'  interrotto  da  tutti  gli  eventi  che   ne
impediscono l'effettivo svolgimento per  una  durata  superiore  alla
meta' della sua durata complessiva. 
  3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio  informa  il
Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al  comma  1  e
della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della  ripresa
del tirocinio nel caso di cui al comma 1. 
  4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione  per  un  periodo
comunque non superiore ad un anno. 
  5. La sospensione e l'interruzione del  tirocinio  sono  dichiarate
dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato  all'interessato
e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro  quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.