Art. 15 
 
 
             Cancellazione dal registro dei tirocinanti 
 
  1. Il Consiglio nazionale delibera la  cancellazione  dal  registro
dei tirocinanti nei seguenti casi: 
    a. rinuncia all'iscrizione; 
    b. dichiarazione di interruzione del tirocinio; 
    c.  condanna  definitiva   per   delitto   contro   la   pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro  la
fede pubblica, contro l'economia  pubblica,  oppure  per  ogni  altro
delitto non colposo, per il quale la  legge  commini  la  pena  della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni. 
    d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio. 
  2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b),  c)  del  presente
articolo,  la  delibera  del  Consiglio  nazionale  di  cancellazione
dell'iscrizione  nel   registro   dei   tirocinanti   e'   comunicata
all'interessato e al professionista presso cui  e'  stato  svolto  il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento, salvo che la  delibera  di  cancellazione  sia  stata
comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.