Art. 16 Sospensione dal registro dei tirocinanti 1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.