Art. 16 
 
 
              Sospensione dal registro dei tirocinanti 
 
  1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno  dei  delitti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il  Consiglio  nazionale
delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti. 
  2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale   di   sospensione
dell'iscrizione  nel   registro   dei   tirocinanti   e'   comunicata
all'interessato e al professionista presso cui  e'  stato  svolto  il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento.