Art. 7 Oggetto e svolgimento del tirocinio 1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione. 2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell'Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto. 4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. 5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1 dell'articolo 8 e al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente dell'Ordine provinciale a cui e' iscritto per informarlo delle linee generali cui si atterra' durante il tirocinio.