Art. 7 
 
 
                 Oggetto e svolgimento del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha  per  oggetto
il complesso delle attivita' professionali afferenti le  materie  tra
quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto  di
riconoscimento come necessitanti di misure  compensative,  scelte  in
relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione. 
  2.  Il  tirocinio  e'  svolto  presso   il   luogo   di   esercizio
dell'attivita'  professionale  di  un  libero   professionista,   con
anzianita' di iscrizione all'albo  non  inferiore  ad  otto  anni  ed
iscritto alla sezione A o B dell'Albo, secondo  quanto  previsto  nel
decreto di riconoscimento. 
  3. La scelta  del  professionista  e'  effettuata  dal  richiedente
nell'ambito dell'elenco  di  cui  al  successivo  articolo  8  ed  e'
incompatibile  con  un  rapporto  di  lavoro   subordinato   con   il
professionista scelto. 
  4. Il professionista, a conclusione del tirocinio  di  adattamento,
predispone  una  relazione  motivata   contenente   la   valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta  dal
tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. 
  5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza  sul  tirocinio  ai
fini dell'adempimento dei  doveri  relativi  allo  svolgimento  dello
stesso, tramite il presidente del Consiglio  dell'Ordine  provinciale
cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1 dell'articolo 8 e
al comma 3 del presente articolo. Per agevolare  tale  vigilanza,  il
professionista presso il quale il richiedente  svolge  il  tirocinio,
non appena ricevuta copia della delibera di inizio  tirocinio  emessa
dal  Presidente  del  Consiglio  nazionale,  contatta  il  Presidente
dell'Ordine provinciale a cui e' iscritto per informarlo delle  linee
generali cui si atterra' durante il tirocinio.