Art. 8 
 
 
                      Elenco dei professionisti 
 
  1. Presso  il  Consiglio  nazionale  e'  istituito  un  elenco  dei
professionisti presso i quali svolgere il tirocinio  di  adattamento;
in tale elenco sono indicati la sezione  e  i  settori  dell'Albo  ai
quali sono iscritti i professionisti. 
  2. Tale  elenco  e'  aggiornato  annualmente  su  designazione  dei
Consigli   provinciali   dell'Ordine,   previa    dichiarazione    di
disponibilita'  dei  professionisti   e   comprende   ingegneri   che
esercitino la professione da almeno otto anni. 
  3. Per ogni Consiglio provinciale,  l'elenco  deve  comprendere  un
numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre
settori in cui l'Albo e' stato suddiviso ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  4. Copia dell'elenco e' trasmessa  ad  ogni  Consiglio  provinciale
dell'Ordine. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  5  giugno
          2001,  n.  328  reca:  «Modifiche  ed  integrazioni   della
          disciplina dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame  di
          Stato e delle relative  prove  per  l'esercizio  di  talune
          professioni,  nonche'   della   disciplina   dei   relativi
          ordinamenti.».