Art. 8 Elenco dei professionisti 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell'Albo ai quali sono iscritti i professionisti. 2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione da almeno otto anni. 3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo e' stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'Ordine.
Note all'art. 8: Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.».