Art. 14 
 
 
Assicurazioni,   trasporto,   infrastrutture,   AISE,    cooperazione
                      civile-militare, cessioni 
 
  1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto  e  per
la  realizzazione   di   infrastrutture,   relativi   alle   missioni
internazionali di cui al presente decreto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  3. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di  euro  2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire  in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa,  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: 
    a) euro 91.000, per la cessione, a titolo  gratuito,  di  quattro
VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti; 
    b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq; 
    c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di  settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina. 
  5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90  PROTETTO  e  tre  VM90
TORPEDO, nonche' di effetti  di  vestiario  ed  equipaggiamento  alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 
  6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma  4,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,  lettera
d), del  decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.  141,  possono  essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.