Art. 10 
 
 
              Esecuzione conseguente al riconoscimento 
 
  1. Quando e' emessa  decisione  di  riconoscimento  dell'ordine  di
protezione europeo, la Corte d'appello  informa  il  Ministero  della
giustizia che ne da' comunicazione  alla  persona  protetta  ed  alla
persona  che  determina  il  pericolo   anche   tramite   l'autorita'
competente dello Stato di emissione.  Del  provvedimento  viene  data
comunicazione    alla    polizia    giudiziaria    e    ai    servizi
socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in
sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere  o  soggiornare  ovvero
l'intenzione di richiedere o soggiornare. 
  2.  Quando  la  persona  che  determina  il   pericolo   viola   le
prescrizioni dell'ordine di protezione,  la  polizia  giudiziaria  ne
informa  il  Procuratore  generale  e  il  Presidente   della   Corte
d'appello; se sussistono  le  condizioni  di  applicabilita'  di  una
misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta  del  Procuratore
generale, provvede tenendo conto dell'entita',  dei  motivi  e  delle
circostanze della violazione e determinandone  la  data  di  scadenza
entro un termine non superiore ai trenta giorni. 
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del  titolo
primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio
previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede  il
Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte  da  lui
delegato. 
  4. La misura perde  efficacia  qualora  sia  trascorso  il  termine
indicato nel comma 2 o anche prima,  quando  lo  Stato  di  emissione
provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11. 
  5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e  di  adozione
dei provvedimenti di cui ai precedenti commi,  la  Corte  di  appello
informa  l'autorita'  competente  dello  Stato   di   emissione.   La
comunicazione  e'  effettuata   utilizzando   il   modello   di   cui
all'allegato  B,  previa  traduzione  nella  lingua  dello  Stato  di
emissione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il titolo primo del libro IV (Misure  cautelari)  del
          codice di procedura penale, e' cosi' rubricato: 
                «Titolo I misure cautelari personali». 
              - Il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 294 (Interrogatorio della  persona  sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
          o   del   fermo   di   indiziato   di    delitto    procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare in carcere immediatamente e  comunque  non  oltre
          cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione  della  custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 
              1-bis. Se la persona  e'  sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.  Il
          giudice, anche  d'ufficio,  verifica  che  all'imputato  in
          stato di custodia  cautelare  in  carcere  o  agli  arresti
          domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.
          293, comma 1, o che comunque sia stato informato  ai  sensi
          del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del
          caso,  a  dare  o   a   completare   la   comunicazione   o
          l'informazione ivi indicate. 
              1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
              2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne  da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre nuovamente dalla data  in  cui  il  giudice  riceve
          comunicazione della cessazione dell'impedimento o  comunque
          accerta la cessazione dello stesso. 
              3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede, a norma  dell'art.  299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
              4.  Ai  fini  di   quanto   previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. 
              4-bis. Quando la misura  cautelare  e'  stata  disposta
          dalla Corte di Assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
              5.   Per   gli   interrogatori   da   assumere    nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice   o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo. 
              6. L'interrogatorio della persona in stato di  custodia
          cautelare  da  parte  del  pubblico  ministero   non   puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.».