Art. 8 
 
 
           Procedimento per il riconoscimento di un ordine 
                        di protezione europeo 
 
  1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine  di  protezione
europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della
Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7. 
  2. A seguito della  trasmissione  di  cui  al  comma  1,  la  Corte
d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni  dalla  data  di
ricevimento dell'ordine di protezione europeo. 
  3. Quando le informazioni  sono  incomplete,  il  Presidente  della
Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede
le necessarie integrazioni e il termine  di  cui  al  comma  2  resta
sospeso dalla data della  comunicazione  sino  alla  ricezione  delle
informazioni mancanti.