Art. 9 
 
 
            Presupposti per il riconoscimento dell'ordine 
         di protezione europeo e contenuto del provvedimento 
 
  1.  La  Corte  di  appello,  riconosciuto  l'ordine  di  protezione
europeo,  dispone  l'applicazione  di  una  delle  misure   cautelari
previste dagli articoli 282-bis e 282-ter  del  codice  di  procedura
penale, in modo da assicurare  la  corrispondenza  con  gli  obblighi
dettati nella misura di protezione. 
  2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione  europeo
quando: 
    a) le informazioni fornite dallo  Stato  di  emissione  risultano
incomplete, anche  a  seguito  della  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 3; 
    b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili  a
quelli delle misure  cautelari  regolate  dagli  articoli  282-bis  e
282-ter del codice di procedura penale; 
    c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a  un
fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale; 
    d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi
fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in  caso
di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in  corso  di
esecuzione, ovvero non possa piu'  essere  eseguita  in  forza  delle
leggi dello Stato che ha emesso la condanna; 
    e) i fatti per i quali e' stato  emesso  l'ordine  di  protezione
potevano essere giudicati in Italia e  si  sia  gia'  verificata  una
causa di estinzione del reato o della pena; 
    f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione
e' stata pronunciata sentenza di non luogo  a  procedere,  salvo  che
sussistano i presupposti  di  cui  all'articolo  434  del  codice  di
procedura penale per la revoca della sentenza; 
    g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta  dall'ordinamento
italiano; 
    h) la misura di protezione e'  stata  applicata  dallo  Stato  di
emissione nei confronti di una persona che, alla data di  commissione
del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana; 
    i) la misura di protezione  e'  stata  adottata  nello  Stato  di
emissione in riferimento a reati che, in base  alla  legge  italiana,
sono considerati commessi per  intero  o  in  parte  all'interno  del
territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 
  3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere  proposto
ricorso  per  cassazione.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo,
l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia  che  ne
da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello  Stato
di emissione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo degli articoli  282-bis  e  282-ter  del
          codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5. 
              - Il testo dell'art. 434 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
                «Art. 434 (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia
          di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
          scoprono nuove fonti di prova che, da sole o  unitamente  a
          quelle gia' acquisite,  possono  determinare  il  rinvio  a
          giudizio,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, dispone la  revoca  della
          sentenza.». 
              - Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,
          n. 69, si veda nelle note all'art. 5.