Art. 8 Informazioni e analisi suscettibili di comunicazione 1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto nazionale le informazioni o le analisi, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilita' delle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. 2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o analisi da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o analisi non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi come prove dinanzi a un'autorita' giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.