Art. 8 
 
 
                       Informazioni e analisi 
                    suscettibili di comunicazione 
 
  1. Salvo che non ricorrano i casi di cui  all'articolo  9,  possono
formare oggetto di comunicazione all'autorita' o al punto di contatto
nazionale le informazioni o le analisi,  anche  acquisite  con  mezzi
coercitivi   precedentemente   alla   richiesta,   che   sono   nella
disponibilita'  delle  autorita'  nazionali   competenti   incaricate
dell'applicazione della legge. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non  obbligano  l'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della  legge  o  il
punto di contatto nazionale a comunicare informazioni  o  analisi  da
utilizzare come prove dinanzi ad un'autorita' giudiziaria dello Stato
membro che le  ha  richieste.  La  comunicazione  di  informazioni  o
analisi non attribuisce allo Stato membro  che  le  ha  richieste  il
diritto di utilizzare le medesime informazioni o analisi  come  prove
dinanzi  a  un'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  non   sia   stata
rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.