Art. 9 
 
 
                 Casi di rifiuto della comunicazione 
 
  1. La comunicazione all'autorita' o  al  punto  di  contatto  dello
Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui: 
    a) le informazioni o le analisi  siano  coperte  dal  segreto  di
Stato; 
    b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia  stato
apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza
della Repubblica; 
    c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di  cui
agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice  di  procedura  penale,
salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di  contatto
dello  Stato  membro  non  sia  stata   preventivamente   autorizzata
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13; 
    d) sussistano fondati motivi per ritenere  che  la  comunicazione
delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale, possa pregiudicare il  buon  esito  di  un'indagine
penale o di un'operazione informativa o  investigativa  criminale  o,
comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone; 
    e) le informazioni o le analisi  siano  state  comunicate  da  un
altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di  utilizzazione
e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso  Stato
terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione  delle
informazioni o delle analisi all'autorita' o  al  punto  di  contatto
dello Stato richiedente. 
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge e il  punto  di  contatto  nazionale  possono,  altresi',
rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui
sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse  siano  palesemente
eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale  sono  state
richieste. 
  3.  La  comunicazione  puo',  altresi',  essere  negata  quando  la
richiesta di informazioni o di analisi si riferisce: 
    a) ad un reato, per il quale la  legge  nazionale  stabilisce  la
pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; 
    b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203  del  codice
di procedura penale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 329 e 391-bis  del
          codice di procedura penale: 
              "Art.  329.  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli  atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria  sono  coperti  dal  segreto  fino   a   quando
          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  114,   consentire,   con   decreto
          motivato, la pubblicazione di singoli atti o  di  parti  di
          essi. In tal caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati
          presso la segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.". 
              "Art.  391-quinquies.  (Potere  di   segretazione   del
          pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze
          attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico  ministero
          puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di
          comunicare i fatti e le circostanze  oggetto  dell'indagine
          di cui hanno conoscenza. Il  divieto  non  puo'  avere  una
          durata superiore a due mesi. 
              2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto  di
          cui al  comma  1  alle  persone  che  hanno  rilasciato  le
          dichiarazioni,  le  avverte  delle  responsabilita'  penali
          conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.".