Art. 9 Casi di rifiuto della comunicazione 1. La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui: a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato; b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13; d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone; e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto dello Stato richiedente. 2. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi', rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste. 3. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce: a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 329 e 391-bis del codice di procedura penale: "Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.". "Art. 391-quinquies. (Potere di segretazione del pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.".