Art. 13 
 
        Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente 
 
  1. Il contratto di lavoro intermittente e' il  contratto,  anche  a
tempo  determinato,  mediante  il  quale  un  lavoratore  si  pone  a
disposizione di un  datore  di  lavoro  che  ne  puo'  utilizzare  la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con  riferimento
alla   possibilita'   di   svolgere   le   prestazioni   in   periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese  o  dell'anno.  In
mancanza di contratto collettivo,  i  casi  di  utilizzo  del  lavoro
intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni  caso  essere
concluso con soggetti con  meno  di  24  anni  di  eta',  purche'  le
prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno,  e
con piu' di 55 anni. 
  3. In ogni caso, con  l'eccezione  dei  settori  del  turismo,  dei
pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il  contratto  di   lavoro
intermittente e' ammesso, per  ciascun  lavoratore  con  il  medesimo
datore di lavoro, per un periodo  complessivamente  non  superiore  a
quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo
rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato. 
  4. Nei periodi in cui non ne viene  utilizzata  la  prestazione  il
lavoratore intermittente non matura  alcun  trattamento  economico  e
normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro  la  propria
disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso  gli  spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
  5. Le disposizioni della presente sezione non trovano  applicazione
ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni.