Art. 16 
 
                    Indennita' di disponibilita' 
 
  1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita',  divisibile
in quote orarie, e' determinata dai contratti  collettivi  e  non  e'
comunque inferiore all'importo fissato con decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal  computo  di  ogni
istituto di legge o di contratto collettivo. 
  3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata  a  contribuzione
previdenziale  per  il  suo  effettivo  ammontare,  in  deroga   alla
normativa in materia di minimale contributivo. 
  4.  In  caso  di  malattia  o  di  altro  evento  che   gli   renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,  il  lavoratore
e'  tenuto  a  informarne  tempestivamente  il  datore   di   lavoro,
specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non  matura
il  diritto  all'indennita'  di  disponibilita'.  Ove  non   provveda
all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde  il
diritto all'indennita' per  un  periodo  di  quindici  giorni,  salvo
diversa previsione del contratto individuale. 
  5. Il rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla  chiamata  puo'
costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo  successivo
al rifiuto. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale  in  riferimento
alla quale il lavoratore intermittente  puo'  versare  la  differenza
contributiva per i periodi  in  cui  ha  percepito  una  retribuzione
inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito  dell'indennita'
di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo.