Art. 10 
 
            Risorse finanziarie della Direzione regionale 
 
  1. Il Direttore regionale, entro il  trenta  settembre  di  ciascun
anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a)  e  b),  un  piano  di  ripartizione,  per  l'esercizio
successivo, delle spese concernenti: 
    a) il funzionamento della Direzione regionale; 
    b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione. 
  2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi  dei  dipartimenti
ripartiscono, con proprie determinazioni, tra le direzioni  regionali
una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del  rispettivo
centro di responsabilita'. Nel corso dell'esercizio finanziario,  con
successivi  decreti,  i  capi  dei   dipartimenti   provvedono   alla
ripartizione della parte rimanente dei fondi  stanziati  in  bilancio
anche in relazione a particolari  esigenze  che  non  possono  essere
soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati. 
  3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al
funzionamento della Direzione generale, sono ripartiti,  a  cura  del
direttore regionale, ordinatore primario  di  spesa  ai  sensi  della
legge  17  agosto  1960,  n.  908,  tra  gli  uffici  compresi  nella
circoscrizione  di  competenza,   con   il   provvedimento   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.  240.  Il
Direttore regionale puo' disporre aperture di credito in  favore  dei
funzionari delegati. 
  4. Entro il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  fine  di  ogni
semestre i funzionari delegati trasmettono alla  Direzione  regionale
competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per
il controllo sulla regolare attuazione dei programmi. 
  5. Il Direttore regionale, entro il mese successivo  alla  fine  di
ogni    semestre,    trasmette     ai     competenti     dipartimenti
dell'amministrazione centrale  l'elenco  delle  spese  sostenute  nel
semestre precedente per il controllo sulla  regolare  attuazione  dei
programmi. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 17 agosto  1960,  n.  908  (Estensione  alle
          amministrazioni periferiche dello Stato della  possibilita'
          di utilizzare talune  forme  di  pagamenti  gia'  esclusive
          dell'amministrazione centrale) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212. 
              - Per l'articolo 3 del decreto  legislativo  25  luglio
          2006, n. 240, vedi nelle note all'articolo 9.