Art. 10 Risorse finanziarie della Direzione regionale 1. Il Direttore regionale, entro il trenta settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), un piano di ripartizione, per l'esercizio successivo, delle spese concernenti: a) il funzionamento della Direzione regionale; b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione. 2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono, con proprie determinazioni, tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del rispettivo centro di responsabilita'. Nel corso dell'esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati. 3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della Direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il Direttore regionale puo' disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati. 4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla Direzione regionale competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi. 5. Il Direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Note all'art. 10: - La legge 17 agosto 1960, n. 908 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti gia' esclusive dell'amministrazione centrale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212. - Per l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, vedi nelle note all'articolo 9.