Art. 8 
 
               Organi di decentramento amministrativo 
 
  1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale
del Ministero della giustizia le Direzioni regionali  indicate  nella
tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.  240,
come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi
la  sede  e  la  competenza,   per   le   rispettive   circoscrizioni
interregionali  e  i  distretti   in   esse   compresi,   nonche'   i
provveditorati regionali dell'Amministrazione  penitenziaria  di  cui
all'articolo 32 della legge 15 dicembre  1990,  n.  395,  e  relativa
tabella E come  sostituita  dalla  tabella  B  allegata  al  presente
regolamento. 
  2. Costituiscono organi  periferici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero i centri per  la  giustizia  minorile  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272  ed
all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.
146 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.  240,
          vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  32  della  citata
          legge 15 dicembre 1990, n. 395: 
              «Art. 32.  (Istituzione  dei  provveditorati  regionali
          dell'Amministrazione penitenziaria) -  1.  Sono  istituiti,
          nelle sedi di cui alla tabella  E  allegata  alla  presente
          legge,  i  provveditorati  regionali   dell'Amministrazione
          penitenziaria. 
              2. I provveditorati regionali  sono  organi  decentrati
          dal Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria.  Essi
          operano nel settore degli istituti  e  servizi  per  adulti
          sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal
          Dipartimento   stesso,    in    materia    di    personale,
          organizzazione dei servizi e degli  istituti,  detenuti  ed
          internati, e nei rapporti con gli enti locali,  le  regioni
          ed  il  Servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito  delle
          rispettive circoscrizioni regionali. 
              3. Ogni altra funzione  amministrativa  concernente  il
          personale  e  gli  istituti  ed  i  servizi   penitenziari,
          demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della
          Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita
          ai provveditorati regionali di cui al comma 1.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
          coordinamento e  transitorie  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,   recante
          disposizioni sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
          minorenni): 
              «Art. 7. (Centri per la  giustizia  minorile)  -  1.  I
          centri di  rieducazione  per  i  minorenni  dipendenti  dal
          ministero di grazia e giustizia assumono  la  denominazione
          di  centri  per  la  giustizia  minorile,  con   competenza
          regionale. Sezioni distaccate  dei  centri  possono  essere
          costituite presso altre citta' capoluogo di provincia. 
              2. Con decreto  del  ministro  di  grazia  e  giustizia
          possono essere accorpati  in  un  unico  centro  i  servizi
          ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni. 
              3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte
          i servizi indicati nell' art. 8 ubicati nel  territorio  di
          competenza. 
              4.  Alla  direzione  del  centro  spettano,  oltre   le
          attribuzioni previste dalla  legge  per  la  direzione  del
          centro di rieducazione  per  i  minorenni,  anche  funzioni
          tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita'
          dei servizi e di collegamento con gli enti locali. 
              5. Alle direzioni dei centri per la giustizia  minorile
          e  degli  istituti  e  servizi   minorili   sono   preposti
          funzionari che abbiano svolto significative  attivita'  nel
          settore minorile e che siano comunque dotati di  specifiche
          attitudini e preparazione. 
              6. Per  l'espletamento  delle  attivita'  tecniche,  ai
          centri puo' essere assegnato personale di servizio  sociale
          e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi
          della collaborazione di sedi scientifiche e  di  consulenti
          esterni.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento
          delle  strutture  e  degli  organici   dell'Amministrazione
          penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266): 
              «Art. 1. (Provveditorati regionali dell'Amministrazione
          penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile)  -  Commi
          da 1. a 4. (Omissis). 
              5.  I   centri   per   la   Giustizia   minorile   sono
          rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di
          competenza come da tabella C allegata al presente  decreto.
          Tale tabella sostituisce la tabella A allegata  al  decreto
          del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, 2 agosto 1993. 
              6. - 7. (Omissis).».