Art. 8 Organi di decentramento amministrativo 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le Direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni interregionali e i distretti in esse compresi, nonche' i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente regolamento. 2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395: «Art. 32. (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria) - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. 2. I provveditorati regionali sono organi decentrati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali. 3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni): «Art. 7. (Centri per la giustizia minorile) - 1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre citta' capoluogo di provincia. 2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni. 3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell' art. 8 ubicati nel territorio di competenza. 4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita' dei servizi e di collegamento con gli enti locali. 5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione. 6. Per l'espletamento delle attivita' tecniche, ai centri puo' essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266): «Art. 1. (Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile) - Commi da 1. a 4. (Omissis). 5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993. 6. - 7. (Omissis).».