Art. 9 
 
                         Funzioni e compiti 
 
  1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e  sotto
la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere a) e  b),  svolge  i  compiti  attribuitigli  dal  decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e  dal  presente  regolamento,  in
coordinamento, per  le  materie  di  rispettiva  competenza,  con  le
articolazioni dell'amministrazione centrale. 
  2. Il Direttore regionale: 
    a) gestisce le risorse umane,  materiali  e  finanziarie  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006,  n.
240 ed esercita i relativi poteri di spesa; 
    b) definisce per gli uffici giudiziari i  limiti  entro  i  quali
possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa; 
    c) assegna agli uffici le risorse  finanziarie  e  strumentali  a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240; 
    d)  svolge  le  attivita'  di   programmazione,   individuazione,
rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle
risorse  finanziarie  assegnate;  verifica   la   coerenza   tra   lo
stanziamento e  l'allocazione  effettiva  delle  risorse  finanziarie
finalizzate alla realizzazione degli  obiettivi  programmati;  svolge
attivita' di analisi e rendiconto periodica finalizzata  al  supporto
decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto
conseguito;  svolge  le  attivita'  di  individuazione,  rilevazione,
controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate  al  supporto
dei   processi   decisionali   e   del    controllo    di    gestione
dell'amministrazione centrale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 10 del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240: 
              «Art.  3.  (Gestione  delle   risorse   finanziarie   e
          strumentali) - 1. L'assegnazione delle risorse  finanziarie
          e  strumentali   al   dirigente   amministrativo   preposto
          all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo  mandato
          e'  effettuata   dal   direttore   generale   regionale   o
          interregionale    territorialmente    competente,    ovvero
          dall'amministrazione  centrale,   secondo   le   rispettive
          competenze e secondo i criteri indicati  dal  Ministro,  ai
          sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14,  comma  1,
          lettera  b),  e  16,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 
              2. Il dirigente  preposto  all'ufficio  giudiziario  e'
          competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
          verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri  di
          spesa,  nei  limiti  individuati   dal   provvedimento   di
          assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 
              3. Il dirigente amministrativo di cui  al  comma  1  e'
          nominato funzionario delegato.». 
              «Art. 10. (Risorse) - 1. Alla allocazione delle risorse
          umane, materiali ed  economico-finanziarie  destinate  alle
          direzioni generali regionali ed  interregionali  provvedono
          per  quanto  di  rispettiva   competenza,   il   capo   del
          Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
          e dei servizi, il capo del Dipartimento  per  la  giustizia
          minorile ed il capo del  Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300 , e successive  modificazioni,  e  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55  .  Per  le
          risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito
          e assegnazioni disposte ai  sensi  della  legge  17  agosto
          1960, n. 908. 
              2. La direzione generale  regionale  o  interregionale,
          sulla base della programmazione annuale provvede: 
              a) alla gestione delle risorse finanziarie  di  cui  al
          comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo
          quanto  stabilito  dall'  articolo  6   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; 
              b) all'assegnazione delle risorse  materiali  ed  umane
          destinate   agli   usi    giudiziari,    adottando    anche
          provvedimenti di assegnazione temporanea del  personale  in
          posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale  anche
          in soprannumero, per un periodo non superiore  a  sei  mesi
          prorogabile una sola  volta,  fermo  restando  il  rispetto
          della vigente normativa in materia di mobilita'; 
              c) a  definire  per  gli  uffici  giudiziari  i  limiti
          concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione  verso
          l'esterno e che comportano oneri di spesa. 
              3. I dirigenti amministrativi degli  uffici  giudiziari
          della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore
          regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese
          sostenute nel semestre, per  il  controllo  sulla  regolare
          attuazione dei programmi.».