Art. 9 Funzioni e compiti 1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale. 2. Il Direttore regionale: a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa; b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa; c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240; d) svolge le attivita' di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attivita' di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attivita' di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 10 del citato decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240: «Art. 3. (Gestione delle risorse finanziarie e strumentali) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.». «Art. 10. (Risorse) - 1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 . Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. 2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede: a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55; b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilita'; c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa. 3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.».