Art. 5 Requisiti per la nomina a curatore 1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, la parola "due" e' sostituita con la seguente: "cinque"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non puo' altresi' essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonche' chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione."; b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter. La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". 2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.