Art. 5 
 
                 Requisiti per la nomina a curatore 
 
  1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma, la parola "due" e' sostituita con la seguente:
"cinque"; e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Non  puo'
altresi' essere nominato curatore chi abbia  svolto  la  funzione  di
commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per  il
medesimo  debitore,   nonche'   chi   sia   unito   in   associazione
professionale con chi abbia svolto tale funzione."; 
    b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa
e di risorse che appaiano adeguate al fine  del  rispetto  dei  tempi
previsti dall'articolo 104-ter. 
  La  sentenza  pronunciata  ai   sensi   dell'articolo   16   motiva
specificamente in ordine alla sussistenza dei  requisiti  di  cui  al
terzo comma e tiene conto,  anche  alla  luce  delle  risultanze  dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33,  quinto  comma,  delle
eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai
creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15. 
  E' istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia  un  registro
nazionale nel  quale  confluiscono  i  provvedimenti  di  nomina  dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti  di  chiusura  del
fallimento e di  omologazione  del  concordato,  nonche'  l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". 
  2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.