Art. 6 Programma di liquidazione 1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore."; b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "; f) il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo."; c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: " Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine."; d) al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o societa' specializzate"; e) dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: "Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.".