Art. 20 
 
 
                     Piano di emergenza interna 
 
  1. Per tutti gli stabilimenti di soglia  superiore  il  gestore  e'
tenuto a predisporre, previa consultazione del personale  che  lavora
nello  stabilimento,   ivi   compreso   il   personale   di   imprese
subappaltatrici a lungo termine, il piano  di  emergenza  interna  da
adottare nello stabilimento nei seguenti termini: 
  a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare  l'attivita'  oppure
delle modifiche che comportano un cambiamento  dell'inventario  delle
sostanze pericolose; 
  b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1°  giugno  2016,  a
meno che il piano di emergenza interna  predisposto  anteriormente  a
tale data,  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e  le  informazioni  che  vi  sono
contenute nonche' le informazioni di cui al comma 4 siano conformi  a
quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate; 
  c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla  quale
la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. 
  2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di
cui all'allegato 4, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
  c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorita'
locali competenti; 
  d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo
un incidente rilevante. 
  3. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario,  aggiornato  dal  gestore,   previa   consultazione   del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei
cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi  di  emergenza,
dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure
da adottare in caso di incidente rilevante. 
  4.  Il  gestore  trasmette  alla  autorita'   competente   per   la
predisposizione dei piani di  emergenza  esterna,  entro  gli  stessi
termini  di  cui  al  comma  1,  tutte  le  informazioni  utili   per
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21. 
  5. La consultazione del personale che  lavora  nello  stabilimento,
ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,
di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le  modalita'  definite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con i Ministri  dell'interno,  della  salute  e
dello sviluppo economico, d'intesa con la  Conferenza  Unificata,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  6. Per tutti gli stabilimenti  di  soglia  inferiore  le  eventuali
emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza  di
sostanze  pericolose  sono  gestite  secondo  le   procedure   e   le
pianificazioni predisposte dal  gestore  nell'ambito  dell'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma
5 e all'allegato 3. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
          agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 si veda nelle note all'art. 4.