Art. 22 
 
 
       Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione 
 
  1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti
minimi di sicurezza in materia di  pianificazione  territoriale,  con
riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che  tengono
conto degli obiettivi di  prevenire  gli  incidenti  rilevanti  o  di
limitarne le conseguenze, nei casi di: 
  a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 
  b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1; 
  c) nuovi insediamenti o infrastrutture  attorno  agli  stabilimenti
esistenti,  quali,  vie  di  trasporto,  luoghi   frequentati   dalla
collettivita'  sia  ad  uso  pubblico  che  ad  uso   privato,   zone
residenziali,    qualora    l'ubicazione    o    l'insediamento     o
l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di  un
incidente rilevante. 
  2.  Nelle   zone   interessate   dagli   stabilimenti,   gli   enti
territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione  degli  strumenti  di
pianificazione dell'assetto del territorio, tengono  conto,  in  base
agli elementi informativi acquisiti  ai  sensi  del  comma  8,  della
necessita' di: 
  a) prevedere e mantenere opportune distanze di  sicurezza  tra  gli
stabilimenti  e  le  zone  residenziali,  gli  edifici  e   le   zone
frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile,
le principali vie di trasporto; 
  b)  proteggere,  se  necessario,  mediante  opportune  distanze  di
sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse
naturale o particolarmente sensibili  dal  punto  di  vista  naturale
nonche' gli istituti, i luoghi  e  le  aree  tutelati  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  che  si  trovano  nelle
vicinanze degli stabilimenti; 
  c) adottare, per gli  stabilimenti  preesistenti,  misure  tecniche
complementari per non accrescere i  rischi  per  la  salute  umana  e
l'ambiente. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sentiti   i   Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno,
della salute, dello sviluppo economico e dei beni e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  nonche'  d'intesa  con   la   Conferenza
Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto
del territorio, per la formazione degli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale e delle relative procedure  di  attuazione
per le zone  interessate  dagli  stabilimenti,  nonche'  stabiliti  i
requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette  linee  guida,
oltre a quanto previsto al comma 2, individuano: 
  a) gli elementi che devono  essere  tenuti  in  considerazione  nel
quadro  conoscitivo  relativo  allo  stato  del   territorio,   delle
componenti  ambientali  e  dei  beni   culturali   e   paesaggistici,
interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; 
  b) i criteri per  l'eventuale  adozione  da  parte  delle  regioni,
nell'ambito degli strumenti di  governo  del  territorio,  di  misure
aggiuntive di sicurezza e di tutela delle  persone  e  dell'ambiente,
anche tramite interventi sugli immobili e sulle  aree  potenzialmente
interessate da scenari di danno; 
  c)  i  criteri  per  la  semplificazione   e   l'unificazione   dei
procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,  ai  fini
del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio  di  incidente
rilevante. 
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  3  valgono,  in
quanto applicabili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici del 9  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001. 
  5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di
pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela  ambientale  con
quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui  al  comma
3, prevedendo anche opportune forme di  concertazione  tra  gli  enti
territoriali competenti, nonche' con gli altri soggetti interessati. 
  6. Gli enti territoriali di area  vasta,  di  cui  all'articolo  1,
commi 2  e  3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  individuano,
nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione  territoriale  con
il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono  gli
effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili,  le
informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7. 
  7. Gli  strumenti  urbanistici  da  adottarsi  a  livello  comunale
individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano
territoriale  di  coordinamento  di  cui  al  comma  6,  le  aree  da
sottoporre  a  specifica  regolamentazione  nei  casi  previsti   dal
presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici  comprendono
un elaborato tecnico «Rischio di  incidenti  rilevanti»,  di  seguito
ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione  nelle  aree  in  cui
sono presenti stabilimenti. Tale  elaborato  tecnico  e'  predisposto
secondo quanto stabilito  dal  decreto  di  cui  al  comma  3  ed  e'
aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico
vigente che interessi le aree di danno  degli  stabilimenti,  nonche'
nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino  l'area
di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. 
  Le informazioni contenute  nell'elaborato  tecnico  sono  trasmesse
alla  regione  e  agli   enti   locali   territoriali   eventualmente
interessati dagli  scenari  incidentali,  al  fine  di  adeguare  gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza. 
  8. Per l'espletamento delle attivita' di cui al  presente  articolo
le autorita' competenti in materia di pianificazione  territoriale  e
urbanistica, nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,  utilizzano,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti  nel  decreto  di  cui  al
comma  3,  le  informazioni  fornite  dal  gestore,  comprese  quelle
relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui
al comma 2, lettera c), gli esiti delle  ispezioni  svolte  ai  sensi
dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR.  A  tal  fine  il  gestore
degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su  richiesta  delle
autorita' competenti, informazioni sufficienti sui  rischi  derivanti
dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale. 
  9. Ferme restando  le  attribuzioni  di  legge,  gli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica  recepiscono  gli  elementi
pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo  21.  A
tal fine,  le  autorita'  competenti  in  materia  di  pianificazione
territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto. 
  10. Qualora non sia stato  adottato  l'elaborato  tecnico  ERIR,  i
titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui  al  comma
1, lettere a), b) e c),  sono  rilasciati  qualora  il  progetto  sia
conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui  al  comma  1,  come
definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR
sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere  e'
formulato sulla base delle informazioni  fornite  dai  gestori  degli
stabilimenti, secondo i criteri e le modalita' contenuti nel  decreto
di cui al comma 3. 
  11. Per gli stabilimenti  e  il  territorio  ricadenti  in  un'area
soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica   tengono   conto,   ove
disponibili, delle  risultanze  della  valutazione  dello  studio  di
sicurezza integrato dell'area. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2004,  n.  45,  supplemento
          ordinario. 
              - Per il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 1 della legge
          7 aprile 2014, n. 56 si veda nelle note all'art. 1.