Art. 23 
 
 
         Informazioni al pubblico e accesso all'informazione 
 
  1. Le informazioni e i dati  relativi  agli  stabilimenti  raccolti
dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione  del  presente  decreto
possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali  sono  stati
richiesti. 
  2.  Le  informazioni  detenute  dalle   autorita'   competenti   in
applicazione del presente  decreto  sono  messe  a  disposizione  del
pubblico  che  ne  faccia  richiesta,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto
puo' essere rifiutata o limitata dall'autorita' competente  nei  casi
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195. 
  4. Per  gli  stabilimenti  di  soglia  superiore  il  CTR  provvede
affinche' l'inventario delle sostanze pericolose  e  il  rapporto  di
sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta,  al
pubblico. Qualora ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il  gestore,
o l'autorita' competente di cui all'articolo citato, puo' chiedere al
CTR di non diffondere  alcune  parti  del  rapporto  di  sicurezza  e
dell'inventario.  In  tali  casi,  previa  approvazione  del  CTR   o
dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 2 del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta  al  CTR  una
versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario,  da
cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la  versione  del
rapporto puo' essere predisposta sotto forma di sintesi non  tecnica,
comprendente almeno informazioni generali sui pericoli  di  incidenti
rilevanti  e  sui  loro  effetti  potenziali  sulla  salute  umana  e
sull'ambiente in caso di incidente rilevante. 
  5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate
di cui al comma 3, da parte di chiunque ne  venga  a  conoscenza  per
motivi attinenti al suo ufficio. 
  6.  Il  comune   ove   e'   localizzato   lo   stabilimento   mette
tempestivamente  a  disposizione  del  pubblico,  anche  in   formato
elettronico  e  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito  web,  le
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma  5,
eventualmente rese maggiormente  comprensibili,  fermo  restando  che
tali  informazioni  dovranno  includere  almeno  i  contenuti  minimi
riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di  cui
all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione
del pubblico e sono tenute aggiornate, in  particolare  nel  caso  di
modifiche di cui all'articolo 18. 
  7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive  di  informazioni
chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul  comportamento
da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio  dal
sindaco, nella forma piu' idonea, a tutte le persone ed  a  qualsiasi
struttura  e  area  frequentata  dal  pubblico,  compresi  scuole   e
ospedali, che  possono  essere  colpiti  da  un  incidente  rilevante
verificatosi  in  uno  degli  stabilimenti,  nonche'  a   tutti   gli
stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile  effetto  domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida  di
cui all'articolo 21, comma 7,  sono  periodicamente  rivedute  e,  se
necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche  di  cui
all'articolo  18,  nonche'  sulla  base  delle   ispezioni   di   cui
all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di  soglia  superiore,  sulla
base delle conclusioni dell'istruttoria di cui  all'articolo  17.  Le
informazioni  sono  nuovamente  diffuse   in   occasione   del   loro
aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni. 
  8. Contro le determinazioni dell'autorita'  competente  concernenti
il diritto di accesso in caso di richiesta di  informazioni  a  norma
dei commi 2 e 4, il  richiedente  puo'  presentare  ricorso  in  sede
giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5,
5-bis  e  6,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
modificazioni,  ovvero  puo'  chiedere  il  riesame  delle   suddette
determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma
4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente
per territorio, nel caso  di  atti  delle  amministrazioni  comunali,
degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2
e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e  regionali,  o  alla
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge  n.  241
del  1990,  nel  caso  di  atti  delle  amministrazioni  centrali   o
periferiche dello Stato. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 195 (Attuazione della  direttiva  2003/4/CE
          sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Accesso   all'informazione   ambientale   su
          richiesta). - 1. L'autorita'  pubblica  rende  disponibile,
          secondo   le    disposizioni    del    presente    decreto,
          l'informazione ambientale detenuta  a  chiunque  ne  faccia
          richiesta, senza che questi  debba  dichiarare  il  proprio
          interesse. 
              2. Fatto salvo quanto stabilito  all'art.  5  e  tenuto
          conto   del   termine   eventualmente    specificato    dal
          richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione  del
          richiedente   l'informazione   ambientale   quanto    prima
          possibile e, comunque,  entro  30  giorni  dalla  data  del
          ricevimento della richiesta ovvero entro  60  giorni  dalla
          stessa data nel caso in cui  l'entita'  e  la  complessita'
          della richiesta sono tali da non consentire di  soddisfarla
          entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso
          l'autorita' pubblica informa tempestivamente  e,  comunque,
          entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della
          proroga e dei motivi che la giustificano. 
              3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e'  formulata
          in maniera  eccessivamente  generica  l'autorita'  pubblica
          puo' chiedere al richiedente, al piu' presto  e,  comunque,
          entro 30 giorni dalla data del ricevimento della  richiesta
          stessa, di specificare i dati da  mettere  a  disposizione,
          prestandogli, a  tale  scopo,  la  propria  collaborazione,
          anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso  dei
          cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero puo',
          se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai  sensi
          dell'art. 5, comma 1, lettera c). 
              4.  Nel  caso  in  cui  l'informazione  ambientale   e'
          richiesta in una forma  o  in  un  formato  specifico,  ivi
          compresa la riproduzione di documenti, l'autorita' pubblica
          la mette a disposizione nei  modi  richiesti,  eccetto  nel
          caso in cui: 
              a) l'informazione e' gia' disponibile  al  pubblico  in
          altra forma o formato, a norma dell'art.  8,  e  facilmente
          accessibile per il richiedente; 
              b) e' ragionevole  per  l'autorita'  pubblica  renderla
          disponibile in altra forma o formato. 
              5. Nei casi di  cui  al  comma  4,  lettere  a)  e  b),
          l'autorita' pubblica comunica al richiedente i  motivi  del
          rifiuto  dell'informazione  nella  forma  o   nel   formato
          richiesti entro il termine di  30  giorni  dalla  data  del
          ricevimento della richiesta stessa. 
              6.  Nel  caso  di  richiesta  d'accesso  concernente  i
          fattori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero  2),
          l'autorita' pubblica indica al richiedente,  se  da  questi
          espressamente richiesto, dove possono essere  reperite,  se
          disponibili, le informazioni relative  al  procedimento  di
          misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi,  di  prelievo
          di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato  per
          raccogliere  l'informazione  ovvero  fa  riferimento   alla
          metodologia normalizzata utilizzata. 
              7.   L'autorita'   pubblica   mantiene   l'informazione
          ambientale  detenuta  in   forme   o   formati   facilmente
          riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite
          reti  di  telecomunicazione  informatica  o   altri   mezzi
          elettronici.». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 195, gia' citato  nelle  note  al  presente
          articolo, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Casi di esclusione del diritto di accesso).  -
          1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
          in cui: 
              a)   l'informazione   richiesta   non    e'    detenuta
          dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la  richiesta
          di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica,  se  conosce
          quale   autorita'   detiene    l'informazione,    trasmette
          rapidamente la richiesta a quest'ultima  e  ne  informa  il
          richiedente  ovvero  comunica   allo   stesso   quale   sia
          l'autorita' pubblica  dalla  quale  e'  possibile  ottenere
          l'informazione richiesta; 
              b) la richiesta e' manifestamente  irragionevole  avuto
          riguardo alle finalita' di cui all'art. 1; 
              c) la richiesta e' espressa in  termini  eccessivamente
          generici; 
              d) la richiesta concerne materiali,  documenti  o  dati
          incompleti o in  corso  di  completamento.  In  tale  caso,
          l'autorita'   pubblica   informa   il   richiedente   circa
          l'autorita'  che   prepara   il   materiale   e   la   data
          approssimativa  entro  la  quale  detto   materiale   sara'
          disponibile; 
              e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
          in ogni caso, conto dell'interesse  pubblico  tutelato  dal
          diritto di accesso. 
              2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato
          quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: 
              a) alla riservatezza delle deliberazioni interne  delle
          autorita'  pubbliche,  secondo   quanto   stabilito   dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
              b)  alle   relazioni   internazionali,   all'ordine   e
          sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 
              c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari  o  alla
          possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere  indagini
          per l'accertamento di illeciti; 
              d) alla riservatezza delle informazioni  commerciali  o
          industriali, secondo quanto  stabilito  dalle  disposizioni
          vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
          economico  e  pubblico,  ivi   compresa   la   riservatezza
          statistica ed il segreto fiscale,  nonche'  ai  diritti  di
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30; 
              e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
              f) alla riservatezza dei dati personali  o  riguardanti
          una  persona  fisica,  nel  caso  in  cui  essa  non  abbia
          acconsentito   alla   divulgazione   dell'informazione   al
          pubblico, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              g) agli interessi o alla protezione di  chiunque  abbia
          fornito di  sua  volonta'  le  informazioni  richieste,  in
          assenza di un obbligo di  legge,  a  meno  che  la  persona
          interessata  abbia  acconsentito  alla  divulgazione  delle
          informazioni in questione; 
              h) alla tutela dell'ambiente e del  paesaggio,  cui  si
          riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione  di
          specie rare. 
              3. L'autorita' pubblica  applica  le  disposizioni  dei
          commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in  relazione
          a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione  ponderata
          fra  l'interesse  pubblico  all'informazione  ambientale  e
          l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. 
              4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
          h), la  richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta
          qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. 
              5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed  al
          comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso  parziale,
          a favore del richiedente, qualora sia  possibile  espungere
          dall'informazione richiesta  le  informazioni  escluse  dal
          diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 
              6. Nei casi in cui il diritto di accesso  e'  rifiutato
          in tutto o in parte, l'autorita'  pubblica  ne  informa  il
          richiedente  per  iscritto  o,   se   richiesto,   in   via
          informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma  2,
          precisando  i  motivi  del   rifiuto   ed   informando   il
          richiedente della procedura di  riesame  prevista  all'art.
          7.». 
              - Il testo dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
          di  diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
          cosi' recita: 
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame ed estrazione di copia dei documenti  amministrativi,
          nei modi e con i  limiti  indicati  dalla  presente  legge.
          L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia  e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,  nonche'
          i diritti di ricerca e di visura. 
              2. La richiesta di accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
              3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati. 
              4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente  puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine  e
          nei confronti degli atti  delle  amministrazioni  comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia  stato
          istituito, la competenza e' attribuita al difensore  civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore. Nei confronti degli atti  delle  amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art. 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il
          difensore  civico  o  la  Commissione  per   l'accesso   si
          pronunciano  entro  trenta   giorni   dalla   presentazione
          dell'istanza. Scaduto  infruttuosamente  tale  termine,  il
          ricorso si intende respinto. Se il difensore  civico  o  la
          Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il  diniego
          o  il  differimento,  ne  informano  il  richiedente  e  lo
          comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il  Garante  adotta  la  propria
          decisione. 
              5. Le controversie relative  all'accesso  ai  documenti
          amministrativi sono disciplinate dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              5-bis. 
              6.». 
              - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della  legge
          7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, gia' citato nelle note  al  presente  articolo,  cosi'
          recita: 
              «Art.  27  (Commissione  per  l'accesso  ai   documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei ministri  la  Commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
          dei ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza   dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza. 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'art. 25, comma 4;  vigila  affinche'  sia  attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui  all'art.
          22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7. caso di prolungato inadempimento all'obbligo di  cui
          al comma 1  dell'art.  18,  le  misure  ivi  previste  sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».