Art. 24 
 
 
                       Consultazione pubblica 
              e partecipazione al processo decisionale 
 
  1. Il pubblico interessato deve  essere  tempestivamente  messo  in
grado di esprimere il proprio parere sui singoli  progetti  specifici
nei seguenti casi: 
  a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti  di  cui
all'articolo 22 del presente decreto; 
  b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18,  qualora  tali
modifiche  siano   soggette   alle   disposizioni   in   materia   di
pianificazione del territorio di cui all'articolo 22; 
  c) creazione di nuovi insediamenti o  infrastrutture  attorno  agli
stabilimenti  qualora  l'ubicazione   o   gli   insediamenti   o   le
infrastrutture possano aggravare il rischio o le  conseguenze  di  un
incidente rilevante secondo quanto stabilito  dalle  disposizioni  in
materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22. 
  2. In caso di progetti sottoposti a  procedura  di  valutazione  di
impatto  ambientale,  il  parere  di  cui  al  comma  1  e'  espresso
nell'ambito di tale procedimento, con le  modalita'  stabilite  dalle
regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare secondo le rispettive competenze. 
  3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma
1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune
medesimo o di  altro  soggetto  competente  al  rilascio  del  titolo
abilitativo alla costruzione, del relativo  procedimento  o  al  piu'
tardi,  non  appena  sia   ragionevolmente   possibile   fornire   le
informazioni, informa il pubblico interessato,  attraverso  mezzi  di
comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata,
sui seguenti aspetti: 
  a) l'oggetto del progetto specifico; 
  b) se del caso,  il  fatto  che  il  progetto  e'  soggetto  a  una
procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito  nazionale
o transfrontaliero o alle consultazioni tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b); 
  c) i dati identificativi delle  autorita'  competenti  responsabili
del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui  possono  essere
ottenute informazioni in merito e a  cui  possono  essere  presentati
osservazioni o  quesiti,  nonche'  indicazioni  sui  termini  per  la
trasmissione di tali osservazioni o quesiti; 
  d) le  possibili  decisioni  in  ordine  al  progetto  oppure,  ove
disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la  procedura
di rilascio del titolo abilitativo edilizio; 
  e) l'indicazione dei tempi e  dei  luoghi  in  cui  possono  essere
ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita'  con  le
quali esse sono rese disponibili; 
  f) i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del
pubblico. 
  4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma
1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  il  pubblico
interessato abbia accesso: 
  a)  ai  principali  rapporti  e  pareri   pervenuti   all'autorita'
competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai
sensi del comma 3; 
  b) alle informazioni diverse da quelle previste  al  comma  3,  che
sono pertinenti ai fini della  decisione  in  questione  e  che  sono
disponibili soltanto  dopo  che  il  pubblico  interessato  e'  stato
informato conformemente al suddetto comma. 
  5. Il pubblico interessato puo'  esprimere  osservazioni  e  pareri
entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma  3  e  gli  esiti
delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono  tenuti
nel debito conto ai fini dell'adozione del  provvedimento  finale  da
parte del Comune o di altra amministrazione competente. 
  6. Il Comune, o altro soggetto competente al  rilascio  del  titolo
abilitativo  alla  costruzione,  a  seguito  della  conclusione   del
procedimento di cui al comma 1, mette  a  disposizione  del  pubblico
attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi  o  in
altra forma adeguata: 
  a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e'
fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi; 
  b) gli esiti delle consultazioni  tenute  prima  dell'adozione  del
provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si  e'
tenuto conto di tali esiti. 
  7.  Il  pubblico   deve   avere   l'opportunita'   di   partecipare
tempestivamente  ed  efficacemente  alla  preparazione,  modifica   o
revisione di piani o programmi generali relativi  alle  questioni  di
cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure  di  cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle  procedure  di
consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai  sensi  della
direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione  del
pubblico previste dalla suddetta direttiva. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, si
          veda nelle note all'art. 23. 
              - Il testo dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia   ambientale.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          supplemento ordinario n. 96, cosi' recita: 
              «Art. 3-sexies (Diritto di  accesso  alle  informazioni
          ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - 1.
          In  attuazione  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,   e   delle   previsioni   della
          Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la  legge
          16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 195, chiunque,  senza  essere  tenuto  a
          dimostrare la sussistenza di  un  interesse  giuridicamente
          rilevante, puo' accedere alle  informazioni  relative  allo
          stato  dell'ambiente  e  del   paesaggio   nel   territorio
          nazionale. 
              1-bis. Nel caso di piani o  programmi  da  elaborare  a
          norma  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  1   alla
          direttiva  2003/35/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi  non  si
          applichi  l'art.  6,  comma  2,   del   presente   decreto,
          l'autorita' competente all'elaborazione e  all'approvazione
          dei predetti piani o programmi assicura  la  partecipazione
          del pubblico nel procedimento di elaborazione, di  modifica
          e di riesame delle proposte degli stessi piani o  programmi
          prima che vengano adottate decisioni sui medesimi  piani  o
          programmi. 
              1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di  cui  al
          comma 1-bis  l'autorita'  procedente  da'  avviso  mediante
          pubblicazione nel proprio sito web. La  pubblicazione  deve
          contenere  l'indicazione  del  titolo  del  piano   o   del
          programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove  puo'
          essere  presa  visione  del  piano  o  programma  e   delle
          modalita' dettagliate per la loro consultazione. 
              1-quater.  L'autorita'  competente  mette  altresi'   a
          disposizione del pubblico il piano o programma mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  nel
          proprio sito web. 
              1-quinquies Entro il termine di sessanta  giorni  dalla
          data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  comma  1-ter,
          chiunque puo' prendere visione del  piano  o  programma  ed
          estrarne copia, anche in  formato  digitale,  e  presentare
          all'autorita' competente proprie osservazioni o  pareri  in
          forma scritta. 
              1-sexies. L'autorita'  procedente  tiene  adeguatamente
          conto  delle  osservazioni  del  pubblico  presentate   nei
          termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
          o programma. 
              1-septies. Il piano o  programma,  dopo  che  e'  stato
          adottato,  e'  pubblicato  nel  sito   web   dell'autorita'
          competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
          quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
          sono state alla  base  della  decisione.  La  dichiarazione
          contiene altresi'  informazioni  sulla  partecipazione  del
          pubblico.». 
              - La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          21 luglio 2001, n. L 197.