Art. 26 
 
 
                Informazione sull'incidente rilevante 
 
  1. In caso di incidente rilevante rispondente  ai  criteri  di  cui
all'allegato  6  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare,  non  appena   possibile,   predispone   un
sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla  Commissione
europea, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  c),  delle
seguenti informazioni: 
  a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed  indirizzo
dello stabilimento interessato; 
  b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente,  indicazione
delle sostanze pericolose e degli effetti  immediati  per  la  salute
umana e per l'ambiente; 
  c) breve descrizione delle misure di  emergenza  adottate  e  delle
precauzioni immediatamente  necessarie  per  prevenire  il  ripetersi
dell'incidente; 
  d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. 
  2. Il  personale  che  effettua  il  sopralluogo  puo'  accedere  a
qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari  e  quelli  indispensabili  per  la   relazione   di   fine
sopralluogo. 
  3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1  viene
utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a
tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo
4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono
comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu'  tardi
entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine
per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le
informazioni  preliminari  di  cui  al  comma  1,  lettera   d),   le
informazioni  sono  aggiornate  quando  si  rendono   disponibili   i
risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni. 
  4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni  di
cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata  per  consentire  la
conclusione   di   procedimenti   giudiziari   che   possono   essere
pregiudicati dalla comunicazione stessa. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare comunica alla Commissione europea il nome  e  l'indirizzo  degli
organismi che potrebbero disporre  di  informazioni  sugli  incidenti
rilevanti e che potrebbero consigliare  le  autorita'  competenti  di
altri Stati membri che devono intervenire quando si  verificano  tali
incidenti. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per la direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note  alle
          premesse.