Art. 11 
 
                              Principi 
 
  1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto  autonomo
ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale,  e
sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti  nel  settore  dei
trasporti. 
  2. Nel rispetto delle regole quadro  e  specifiche  in  materia  di
canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura,  il  gestore
dell'infrastruttura  e'  autonomo  e   responsabile   della   propria
gestione, della  propria  amministrazione  e  del  proprio  controllo
interno. 
  3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'  responsabile  del
controllo  della  circolazione  in  sicurezza  dei  convogli,   della
manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano
tecnico, commerciale e finanziario,  assicurandone  l'accessibilita',
la   funzionalita',   nonche'    le    informazioni.    Il    gestore
dell'infrastruttura deve, altresi', assicurare la manutenzione  e  la
pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale  obbligo
viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la
finanza  pubblica,  in  capo  al   gestore   di   stazione,   qualora
quest'ultimo non coincida con il gestore  dell'infrastruttura,  fatta
eccezione per le aree funzionali alle attivita' proprie  del  gestore
dell'infrastruttura. 
  4. Al gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria,  per  la  rete  di
propria attribuzione, sono affidati, in via  esclusiva,  le  funzioni
essenziali relative alla determinazione e riscossione  dei  canoni  e
all'assegnazione di capacita'  dell'infrastruttura,  incluse  sia  la
definizione e la valutazione che la disponibilita'  e  l'assegnazione
delle  singole  tracce  orarie,  sulla  base  rispettivamente   delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 26. 
  5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente personalita'
giuridica   pubblica   o   privata,   d'intesa   con    il    gestore
dell'infrastruttura, possono,  tuttavia,  contribuire  allo  sviluppo
dell'infrastruttura   ferroviaria,   anche   mediante   investimenti,
manutenzione e finanziamento diretto o tramite il  gestore  medesimo,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica  a  legislazione
vigente. 
  6. Per quanto riguarda  i  gestori  di  infrastrutture  ferroviarie
regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, nel caso in cui l'attivita' di gestione  dell'infrastruttura
della rete e' svolta da impresa non distinta sul  piano  giuridico  o
decisionale dall'impresa che svolge le  prestazioni  di  servizio  di
trasporto sulla medesima rete, le funzioni essenziali del gestore  di
cui  al  comma  4  sono  svolte  da  un  organismo  incaricato  della
determinazione   dei   canoni   e   da   un   organismo    incaricato
dell'assegnazione di  capacita'  di  infrastruttura,  individuati  in
ambito regionale o locale  ed  indipendenti  sul  piano  giuridico  e
decisionale dalle imprese nel settore ferroviario. 
  7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto
della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.