Art. 13 
 
                  Condizioni di accesso ai servizi 
 
  1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce, e quindi fornisce,  a
tutte le imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce  orarie,
a condizioni eque e non discriminatorie  e  senza  corresponsione  di
alcun onere aggiuntivo rispetto  al  canone  di  accesso  e  utilizzo
dell'infrastruttura, la fornitura dei seguenti servizi costituenti il
pacchetto minimo di accesso: 
  a) trattamento  delle  richieste  di  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria, ai fini della  conclusione  dei  contratti  di  utilizzo
dell'infrastruttura; 
  b) diritto di utilizzo della capacita' assegnata; 
  c) uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi; 
  d)  controllo  e  regolazione   della   circolazione   dei   treni,
segnalamento ed instradamento dei convogli, nonche' comunicazione  di
ogni informazione relativa alla circolazione; 
  e) uso del sistema di alimentazione elettrica per  la  corrente  di
trazione, ove disponibile; 
  f) tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la
gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'. 
  2.  Gli  operatori  degli  impianti  di  servizio   forniscono,   a
condizioni eque,  non  discriminatorie  e  trasparenti,  a  tutte  le
imprese   ferroviarie   l'accesso,   compreso   quello   alle   linee
ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio,  se  esistenti,  e  ai
servizi forniti in tale ambito: 
  a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali  ai
sistemi di informazione di  viaggio  e  agli  spazi  adeguati  per  i
servizi  di  biglietteria  ed  alle  altre  strutture  funzionali   e
necessarie per l'esercizio ferroviario; 
  b) scali merci; 
  c) scali di smistamento e  aree  di  composizione  dei  treni,  ivi
comprese le aree di manovra; 
  d) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al  ricovero  ed
al deposito di materiale rotabile e di merci; 
  e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di  manutenzione
pesante riservati a treni ad  alta  velocita'  o  ad  altri  tipi  di
materiale rotabile che esigono centri specializzati; 
  f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia  e  di
lavaggio, nonche' gli impianti di scarico dei reflui  delle  toilette
dei treni; 
  g) infrastrutture  portuali  marittime  e  di  navigazione  interna
collegate a servizi ferroviari; 
  h) impianti e attrezzature di soccorso; 
  i) aree o impianti per l'approvvigionamento di combustibile, i  cui
canoni sono indicati nelle fatture separatamente. 
  3. Il collegamento tra gli impianti di servizio e  l'infrastruttura
ferroviaria e' disciplinato da specifici contratti  di  raccordo,  il
cui schema tipo e' riportato nel prospetto  informativo  della  rete.
Tali contratti devono contenere condizioni eque, non  discriminatorie
e trasparenti. 
  4.  Per  garantire  la   totale   trasparenza   e   l'accesso   non
discriminatorio agli impianti di servizio di cui al comma 2,  lettere
a), b), c), d), g) e i), cosi' come la fornitura di servizi  in  tali
impianti nei casi in cui l'operatore di tale impianto di servizio  e'
controllato, direttamente o indirettamente, da una  societa'  che  e'
anche attiva e detiene una posizione dominante sui mercati  nazionali
dei servizi di trasporto ferroviario per  il  quale  il  servizio  e'
utilizzato,  gli  operatori  di  detti  impianti  di  servizio   sono
organizzati in modo tale da  essere  indipendenti  da  tale  societa'
sotto il profilo  organizzativo  e  decisionale.  L'indipendenza  non
comporta la costituzione di un'entita'  giuridica  distinta  per  gli
impianti   di   servizio   e   puo'   essere   realizzata    mediante
l'organizzazione di divisioni  distinte  all'interno  di  una  stessa
entita' giuridica. 
  5.  Per  tutti  gli  impianti  di  servizio  di  cui  al  comma  2,
l'operatore e la societa' di cui al comma 4 tengono una  contabilita'
separata, anche mediante l'aggregazione  per  categorie  di  impianti
gestiti dall'operatore medesimo, con evidenza nel conto  economico  e
nella situazione  patrimoniale  finanziaria.  Se  l'esercizio  di  un
impianto di servizio e' assicurato da un gestore  dell'infrastruttura
oppure quando l'operatore dell'impianto di servizio  e'  controllato,
direttamente o indirettamente, da un gestore dell'infrastruttura,  la
conformita' ai  requisiti  del  comma  4  e  del  presente  comma  si
considera  dimostrata  se  sono  rispettate  le  condizioni  previste
all'articolo 11. 
  6. Alle richieste di accesso agli impianti di servizio  di  cui  al
comma 2 e di fornitura dei servizi, ove  forniti,  e'  data  risposta
entro  limiti  ragionevoli  di  tempo  stabiliti  dall'organismo   di
regolazione. Dette richieste possono essere respinte,  motivando  per
iscritto la decisione di diniego, solo se esistono alternative valide
che consentono  di  effettuare  il  servizio  di  trasporto  merci  o
passeggeri sullo stesso itinerario, o su itinerari alternativi  o  su
altri impianti, a condizioni economicamente accettabili. La  presente
disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di  servizio  a
investire in risorse o impianti per  soddisfare  tutte  le  richieste
delle imprese ferroviarie,  ma  ad  ottimizzare  ed  efficientare  la
capacita' utilizzata nell'impianto. 
  7.  Se  esistono  conflitti  fra  diverse  richieste,   l'operatore
dell'impianto di servizio di cui al  comma  2  cerca  di  soddisfare,
nella misura del possibile, tutte le richieste. Se non esiste  alcuna
alternativa  valida  e  se  non  e'  possibile  soddisfare  tutte  le
richieste di capacita' per l'impianto  in  questione  sulla  base  di
esigenze  dimostrate,  il  richiedente  puo'  presentare  un  reclamo
all'organismo  di  regolazione,  il  quale  esamina  il  caso  e,  se
opportuno, interviene per assicurare  che  a  detto  richiedente  sia
riservata una parte adeguata della capacita'. 
  8. Se un impianto di servizio di cui al comma 2, non e'  utilizzato
per almeno due  anni  consecutivi  e  le  imprese  ferroviarie  hanno
manifestato interesse ad accedere  all'impianto  in  questione  sulla
base di esigenze dimostrate, il proprietario  rende  pubblico,  anche
mediante una informativa pubblicitaria nel medesimo impianto, che  la
gestione dell'impianto di servizio e' data in locazione o in  leasing
come  impianto  di  servizio,  in  tutto  o  in  parte,  a  meno  che
l'operatore di  detto  impianto  di  servizio  non  dimostri  che  un
progetto di riconversione in corso ne impedisce  l'uso  da  parte  di
un'impresa ferroviaria. 
  9. Qualora l'operatore dell'impianto di servizio fornisca  i  sotto
indicati  servizi  complementari,  questi  ultimi  sono   forniti   a
richiesta  delle  imprese  ferroviarie,  a   condizioni   eque,   non
discriminatorie e trasparenti: 
  a) corrente di trazione, i cui diritti di  utilizzo  sono  indicati
nelle fatture separatamente rispetto  a  quelli  per  l'utilizzo  del
sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione  della
direttiva 2009/72/CE; 
  b) preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento
idrico dei treni; 
  c) controllo della circolazione di treni che  effettuano  trasporti
di merci pericolose; 
  d) assistenza alla circolazione di treni speciali; 
  e) servizi di manovra. 
  10. Relativamente alla corrente di trazione  di  cui  al  comma  9,
lettera a), il relativo prezzo di fornitura e' determinato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116. Tenuto conto  delle  variazioni  delle  condizioni  del  mercato
dell'energia elettrica, il fornitore del servizio applica  meccanismi
di conguaglio alle imprese ferroviarie, in positivo  o  in  negativo,
sulla base dei costi di  approvvigionamento  da  esso  effettivamente
sostenuti. 
  11.  L'operatore   dell'impianto   di   servizio   o   il   gestore
dell'infrastruttura possono, su richiesta delle imprese  ferroviarie,
fornire, ove effettuati, a condizioni  eque,  non  discriminatorie  e
trasparenti i seguenti servizi ausiliari: 
  a) accesso alla rete di telecomunicazioni; 
  b) fornitura di informazioni complementari; 
  c) ispezione tecnica del materiale rotabile; 
  d) servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri; 
  e)  servizi  di  manutenzione  pesante  prestati   in   centri   di
manutenzione dedicati ai treni ad alta velocita' o ad altri  tipi  di
materiale rotabile che esigono centri specializzati. 
  12.   Fermo   restando   il   rispetto   del   principio   di   non
discriminazione, l'operatore dell'impianto di servizio o  il  gestore
dell'infrastruttura non sono obbligati a fornire i servizi di cui  al
comma 11. 
  13. Le procedure ed i criteri relativi all'accesso  ai  servizi  di
cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti  dall'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti  sulla  base  delle  misure  di  cui  all'articolo  13,
paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio. 
 
          Note all'art. 13: 
              La direttiva 2009/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          agosto 2009, n. L 211. 
              L'art. 29 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno  2014,  n.  144,  cosi'
          recita: 
              "Art.  29.  (Rimodulazione   del   sistema   tariffario
          elettrico delle Ferrovie dello Stato) 
              1. Il regime tariffario speciale al consumo  di  RFI  -
          Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  maggio  1963,  n.  730,  e'
          applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai  soli  consumi
          di energia elettrica impiegati per i  trasporti  rientranti
          nel servizio universale e  per  il  settore  del  trasporto
          ferroviario delle merci. Con decreto  del  Ministero  dello
          sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore del presente decreto-legge,  sentite  l'Autorita'
          per l'energia elettrica,  il  gas  e  i  servizi  idrici  e
          l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita'  di
          individuazione    dei    consumi    rilevanti    ai    fini
          dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con
          cadenza biennale, seguendo le medesime  modalita'  previste
          per la sua adozione. 
              2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita'  di
          individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente
          tariffaria compensativa annua, riconosciuta  in  attuazione
          del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma  1,
          e' ridotta sulla parte eccedente il  quantitativo  di  3300
          GWh di un importo di 80 milioni di euro. 
              3. E'  fatto  divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  sui  prezzi  e  sui  pedaggi  praticati
          nell'ambito  del  servizio  universale  e   del   trasporto
          ferroviario delle merci. La  definizione  dei  pedaggi  per
          l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel
          servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
          tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti  dalle
          disposizioni del presente articolo secondo un  criterio  di
          gradualita' valido per il primo  triennio,  in  misura  non
          superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore  al
          70 per cento nell'anno 2016 e all'80  per  cento  nell'anno
          2017. L'Autorita' per i  trasporti  vigila  sull'osservanza
          delle disposizioni di cui al primo periodo, anche  mediante
          accertamenti a  campione,  e  sulla  corretta  applicazione
          della norma sul mercato.". 
              La legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
          recante disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la
          tutela   ambientale    e    l'efficientamento    energetico
          dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo
          sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  gravanti
          sulle  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione
          immediata  di   adempimenti   derivanti   dalla   normativa
          europea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  agosto
          2014, n. 192, S.O. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.