Art. 16 
 
         Costo dell'infrastruttura nazionale e contabilita' 
 
  1. I  conti  del  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  devono
presentare, in condizioni normali di  attivita'  e  nell'arco  di  un
periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio
tra,  da  un   lato,   il   gettito   dei   canoni   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei  contratti  di
programma di cui all'articolo 15, le eccedenze provenienti  da  altre
attivita' commerciali e le  eventuali  entrate  non  rimborsabili  da
fonti private e pubbliche, e, dall'altro, i costi  di  infrastruttura
almeno nelle  sue  componenti  di  costi  operativi,  ammortamenti  e
remunerazione del capitale investito. 
  2.  Il  gestore  dell'infrastruttura   utilizza   un   sistema   di
contabilita' regolatoria che evidenzia i  meccanismi  di  imputazione
dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi  alla  sua
attivita',  con  particolare  riferimento  al  pacchetto  minimo   di
accesso.  In  particolare,  tale  sistema  presenta   un   grado   di
disaggregazione   delle   poste   contabili   tale   da   evidenziare
l'attribuzione  dei  costi  e  dei  ricavi   relativi   ai   processi
industriali di sua competenza o alle  diverse  categorie  di  servizi
offerti  alle  imprese  ferroviarie,  nonche'  la  destinazione   dei
contributi ed  incentivi  pubblici.  Il  gestore  dell'infrastruttura
provvede ad aggiornare periodicamente l'imputazione dei costi secondo
la migliore pratica internazionale. 
  3. I risultati derivanti dal sistema  di  contabilita'  di  cui  al
comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni  necessarie  alla
valutazione dell'efficienza della spesa  e  del  rispetto  di  quanto
previsto al comma 1. 
  4.  Fatto  salvo  l'eventuale  obiettivo  a  lungo  termine   della
copertura da parte dell'utilizzatore dei costi di infrastruttura  per
tutti i modi di trasporto sulla base di una  concorrenza  intermodale
equa e  non  discriminatoria,  quando  il  trasporto  ferroviario  e'
competitivo rispetto ad altri  modi  di  trasporto,  nell'ambito  dei
principi di imposizione dei canoni di cui agli articoli 17 e  18,  il
gestore dell'infrastruttura  deve  tendere  ad  un  equilibrio  della
contabilita' senza contributi statali.