Art. 11 
 
 
                         Dirigenza pubblica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in  materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei  rendimenti  dei  pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) istituzione del sistema della dirigenza  pubblica,  articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei  di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del  merito,  dell'aggiornamento  e  della  formazione  continua,   e
caratterizzato  dalla  piena  mobilita'  tra  i  ruoli,  secondo   le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di  una  banca
dati  nella  quale  inserire  il   curriculum   vitae,   un   profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b)  e  affidamento  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  della
tenuta  della  banca  dati  e  della  gestione  tecnica  dei   ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
    b) con riferimento all'inquadramento: 
      1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  appartenenti  ai  ruoli
delle amministrazioni statali,  degli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di  ricerca
e  delle  agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  eliminazione  della
distinzione in due  fasce;  previsione,  nell'ambito  del  ruolo,  di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel  rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei  suddetti   ruoli   dei   dirigenti   di   ruolo   delle   stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della  dirigenza
scolastica, con salvezza della  disciplina  speciale  in  materia  di
reclutamento e inquadramento della  stessa;  istituzione,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale,  operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita'  tali  da  assicurarne  l'indipendenza,  la  terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi,  con  procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti  di
merito  e  incompatibilita'  con  cariche  politiche   e   sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  e  del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca  degli  incarichi;  attribuzione  delle  funzioni  del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali,  alla  suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
      2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico  dei
dirigenti regionali; in sede di prima  applicazione,  confluenza  nel
suddetto ruolo dei dirigenti  di  ruolo  nelle  regioni,  negli  enti
pubblici  non  economici  regionali  e   nelle   agenzie   regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per  la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico  della
dirigenza  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione  dallo  stesso,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  della  dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
      3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di  un  ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo  dei  dirigenti  di  ruolo  negli  enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri  di  cui  al
numero 1) della  presente  lettera;  mantenimento  della  figura  del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma  186,  lettera  d),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei  relativi  requisiti,  fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera; 
      4) dei  segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione  della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3)  dei  compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa;  mantenimento  della  funzione  rogante  in  capo  ai
dirigenti apicali  aventi  i  prescritti  requisiti;  inserimento  di
coloro che, alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero  3)  e  soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia  di  contenimento  della  spesa  di  personale,  specifica
disciplina  per  coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette   fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli  la  confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,  anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti  per  coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale  C,  e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione  al  corso  di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di  personale,  obbligo  per  gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti  di
attuazione  dell'indirizzo  politico,  coordinamento   dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta  giorni  dalla  data  di  insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le  citta'
metropolitane  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a   100.000
abitanti, di  nominare,  in  alternativa  al  dirigente  apicale,  un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,  in  tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di  minori  dimensioni  demografiche,
dell'obbligo di gestire la  funzione  di  direzione  apicale  in  via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni;  in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre  anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato  in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per  gli
enti locali privi di un direttore  generale  nominato  ai  sensi  del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e  controllo  della  legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,  gia'  iscritti  nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),  nonche'  ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C,  e  ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.  118,  nonche'  dalle  leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9  dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca  nei
rapporti con la pubblica amministrazione; 
    c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
      1) per corso-concorso: definizione di requisiti  e  criteri  di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati  alle  migliori
pratiche utilizzate  in  ambito  internazionale,  fermo  restando  il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di  cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero  fisso  di  posti,
definito in  relazione  al  fabbisogno  minimo  annuale  del  sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel  concorso  di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei  vincitori  del
corso-concorso come funzionari, con obblighi  di  formazione,  per  i
primi tre anni, con  possibile  riduzione  del  suddetto  periodo  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo  unico  della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui  alla  lettera  b)  sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la  quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita'  di  reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere  speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di  sezioni  speciali  del
corso-concorso per dirigenti tecnici; 
      2)  per  concorso:  definizione  di  requisiti  e  criteri   di
selezione  ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in  ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso  unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un  numero  di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione  organica  e
non coperti dal corso-concorso di cui al  numero  1)  della  presente
lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;  possibilita'   di
reclutare, con il suddetto  concorso,  anche  dirigenti  di  carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva  assunzione  a  tempo  indeterminato  previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente,  con  possibile  riduzione  della  durata  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze  all'estero;  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,  in  caso  di
mancato superamento dell'esame di conferma; 
    d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione  dei   pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo  della  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   con
eventuale   trasformazione   della   natura   giuridica,    con    il
coinvolgimento  di  istituzioni  nazionali   ed   internazionali   di
riconosciuto   prestigio,   in    coerenza    con    la    disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere  a),  b)  e
c),  in  modo  da  assicurare  l'omogeneita'  della  qualita'  e  dei
contenuti formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le  attivita'  di  reclutamento  e  di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
ridefinizione del trattamento  economico  dei  docenti  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni  di  cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto
legislativo  1º  dicembre  2009,  n.  178,   senza   incremento   dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica;  promozione,  con  il  coinvolgimento
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  di   corsi   di
formazione   concernenti   l'esercizio   associato   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive  modificazioni,  per  dipendenti  e  dirigenti  dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 
    e) con riferimento  alla  formazione  permanente  dei  dirigenti:
definizione di obblighi  formativi  annuali  e  delle  modalita'  del
relativo adempimento; coinvolgimento dei  dirigenti  di  ruolo  nella
formazione  dei  futuri   dirigenti,   loro   obbligo   di   prestare
gratuitamente  la  propria  opera  intellettuale  per   le   suddette
attivita' di formazione; 
    f)   con   riferimento   alla    mobilita'    della    dirigenza:
semplificazione e ampliamento  delle  ipotesi  di  mobilita'  tra  le
amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;  previsione  dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo  assenso
delle  amministrazioni  di  appartenenza  per  la   mobilita'   della
dirigenza medica e sanitaria; 
    g) con riferimento al conferimento degli incarichi  dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti  appartenenti  a
ciascuno dei tre ruoli di  cui  alla  lettera  b);  definizione,  per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini  di
competenze  ed  esperienze   professionali,   tenendo   conto   della
complessita', delle responsabilita'  organizzative  e  delle  risorse
umane e strumentali; conferimento  degli  incarichi  a  dirigenti  di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla  base
di requisiti e  criteri  definiti  dall'amministrazione  in  base  ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla  lettera  b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo  dirigente,
dei  precedenti  incarichi  e  della  relativa   valutazione,   delle
specifiche  competenze   organizzative   possedute,   nonche'   delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso  il
settore privato o presso  altre  amministrazioni  pubbliche,  purche'
attinenti  all'incarico  da  conferire;  preselezione  di  un  numero
predeterminato di candidati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
sulla base dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli  incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi  corrispondenti  ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte  delle  Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta  da  parte  del  soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della  stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi  con  criteri  che  tengano
conto  della  diversita'  delle   esperienze   maturate,   anche   in
amministrazioni differenti;  parere  obbligatorio  e  non  vincolante
delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)  sulla  decadenza  dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine  certo,  decorso  il  quale  il  parere  si  intende
acquisito;  per  quanto  riguarda  gli  incarichi  dirigenziali   non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e  comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  conseguente
eventuale  revisione  delle  analoghe  discipline  e  delle  relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni  non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti  in  ogni  singola  amministrazione,  con  congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
    h) con riferimento  alla  durata  degli  incarichi  dirigenziali:
durata  degli  incarichi  di   quattro   anni,   rinnovabili   previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva  per
una sola volta, purche'  motivato  e  nei  soli  casi  nei  quali  il
dirigente abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in  relazione  al  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,   e   della   relativa   procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli  incarichi;  possibilita'
di proroga dell'incarico  dirigenziale  in  essere,  per  il  periodo
strettamente necessario  al  completamento  delle  procedure  per  il
conferimento del nuovo incarico; 
    i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento  economico  fondamentale  e  della  parte   fissa   della
retribuzione, maturata prima della data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti  privi  di
incarico e loro  collocamento  in  disponibilita';  disciplina  della
decadenza dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
collocamento in disponibilita'  successivo  a  valutazione  negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi  in
altre  amministrazioni  ovvero  nelle  societa'   partecipate   dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere  attivita'  lavorativa  nel
settore privato,  con  sospensione  del  periodo  di  disponibilita';
possibile destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
presso le suddette amministrazioni  o  presso  enti  senza  scopo  di
lucro,  con  il  consenso  dell'interessato,  senza  conferimento  di
incarichi dirigenziali e senza  retribuzioni  aggiuntive;  previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in  disponibilita',  di
formulare istanza di ricollocazione in qualita'  di  funzionario,  in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni; 
    l) con riferimento alla valutazione dei  risultati:  rilievo  dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione  degli  esiti  della
valutazione; 
    m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:  riordino
delle   disposizioni   legislative   relative   alle    ipotesi    di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei  dirigenti  e  ridefinizione  del  rapporto  tra  responsabilita'
dirigenziale   e   responsabilita'   amministrativo-contabile,    con
particolare riferimento alla  esclusiva  imputabilita'  ai  dirigenti
della responsabilita' per  l'attivita'  gestionale,  con  limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di  cui  all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  limitazione  della
responsabilita'   disciplinare   ai   comportamenti    effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi; 
    n)  con  riferimento  alla  retribuzione:  omogeneizzazione   del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  nell'ambito   di
ciascun ruolo unico, e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente
destinate, ai sensi delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti,  al  finanziamento  del   predetto   trattamento   economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;  definizione  della
retribuzione  di  posizione  in  relazione  a  criteri  oggettivi  in
riferimento   all'incarico;    definizione    dell'incidenza    della
retribuzione di risultato in  relazione  al  tipo  di  incarico;  suo
collegamento, ove possibile, sia a  obiettivi  fissati  per  l'intera
amministrazione, sia a  obiettivi  assegnati  al  singolo  dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico  complessivo
stabiliti in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla  tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle  retribuzioni  di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di  ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di  un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un  decimo  dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti  nel  rispetto  della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa  destinati;  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell'identita'  dei  destinatari  dei  suddetti  premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni; 
    o)  con  riferimento  alla   disciplina   transitoria:   graduale
riduzione del numero dei dirigenti  ove  necessario;  confluenza  dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento  fino  a  scadenza  degli
incarichi conferiti e senza variazione  in  aumento  del  trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del  conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di  servizio,  in  modo  da  salvaguardare  l'esperienza   acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione  accessoria  delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi  fabbisogni  delle
amministrazioni nazionali; 
    p) con riferimento al conferimento degli incarichi  di  direttore
generale, di  direttore  amministrativo  e  di  direttore  sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore  dei
servizi socio-sanitari, delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza  del
procedimento e dei  risultati,  alla  verifica  e  alla  valutazione,
definizione   dei   seguenti   principi   fondamentali,   ai    sensi
dell'articolo 117 della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,
previo  avviso  pubblico,  dei  direttori  generali  in  possesso  di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale,  effettuata  da  parte  di  una  commissione  nazionale
composta  pariteticamente  da  rappresentanti  dello  Stato  e  delle
regioni, per  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale  degli  idonei
istituito presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome  devono  attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare  nell'ambito
di  una  rosa  di  candidati  costituita  da  coloro  che,   iscritti
nell'elenco  nazionale,  manifestano  l'interesse   all'incarico   da
ricoprire, previo avviso della singola regione o  provincia  autonoma
che procede secondo  le  modalita'  del  citato  articolo  3-bis  del
decreto legislativo n. 502  del  1992,  e  successive  modificazioni;
sistema di verifica e di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi  sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda,  anche  in  relazione  alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza  e  dei  risultati  del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel  caso  di
mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,    accertato    decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel  caso  di  gravi  o  comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta  violazione  di  leggi  o
regolamenti o  del  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita';
selezione  per  titoli  e  colloquio,  previo  avviso  pubblico,  dei
direttori amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
previsti dalla legislazione  regionale,  dei  direttori  dei  servizi
socio-sanitari,  in  possesso  di  specifici  titoli   professionali,
scientifici  e  di  carriera,  effettuata  da  parte  di  commissioni
regionali   composte   da   esperti   di   qualificate    istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi  regionali  degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori  generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;  decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione  delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
    q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto  di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed  esposti
al  rischio  di  corruzione,  in  presenza  di  condanna  anche   non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili  di  competenza  relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro  della  salute,
previa acquisizione del parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e  della  procedura
stabiliti dal presente  articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si  riporta  l'articolo  2,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 2 - Fonti. 
              (Omissis). 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge.». 
 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              Si riporta l'articolo 3, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico. 
              (Omissis). 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.». 
              Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 22 - Comitato dei garanti. 
              1. I provvedimenti di cui all'articolo 21,  commi  1  e
          1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui
          componenti, nel rispetto  del  principio  di  genere,  sono
          nominati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e  l'incarico
          non e' rinnovabile. 
              2.  Il  Comitato  dei  garanti  e'   composto   da   un
          consigliere  della  Corte  dei  conti,  designato  dal  suo
          Presidente,   e    da    quattro    componenti    designati
          rispettivamente, uno dal Presidente  della  Commissione  di
          cui all'articolo 13 del decreto legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico,  e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni,  uno  dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione,  scelto  tra  un  esperto
          scelto  tra  soggetti  con  specifica   qualificazione   ed
          esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
          del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti  di  uffici
          dirigenziali generali di cui almeno uno  appartenente  agli
          Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra
          coloro che  hanno  presentato  la  propria  candidatura.  I
          componenti  sono  collocati  fuori   ruolo   e   il   posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per tutta la durata del mandato. Per la  partecipazione  al
          Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti  o
          rimborsi spese. 
              3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso  entro
          il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla   richiesta;
          decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.». 
 
              Si riporta l'articolo 15  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 15. Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
          professioni sanitarie. 
              1. Fermo restando il  principio  dell'invarianza  della
          spesa, la dirigenza sanitaria  e'  collocata  in  un  unico
          ruolo, distinto per profili professionali, e  in  un  unico
          livello,   articolato    in    relazione    alle    diverse
          responsabilita' professionali  e  gestionali.  In  sede  di
          contrattazione  collettiva  nazionale  sono  previste,   in
          conformita' ai principi e alle  disposizioni  del  presente
          decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni
          dirigenziali  nonche'  per  l'assegnazione,  valutazione  e
          verifica degli incarichi dirigenziali e per  l'attribuzione
          del relativo  trattamento  economico  accessorio  correlato
          alle funzioni attribuite e  alle  connesse  responsabilita'
          del risultato. 
              2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
              3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
          caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
          tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
          esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
          multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
          programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
          all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
          prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
          relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
          realizzare  e  alle   specifiche   funzioni   allo   stesso
          attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
          richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
          contrattualmente definito. 
              4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
          sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
          nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
          responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
          dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
          raggiungimento   degli   obiettivi    prefissati    e    al
          perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
          gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
          relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
          da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
          del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
          attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
          specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
          ispettive, di verifica e  di  controllo,  nonche',  possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici. 
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a  una
          verifica annuale correlata alla retribuzione di  risultato,
          secondo le  modalita'  definite  dalle  regioni,  le  quali
          tengono conto anche dei principi del titolo II del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  a  una  valutazione   al   termine
          dell'incarico, attinente alle attivita'  professionali,  ai
          risultati raggiunti  e  al  livello  di  partecipazione  ai
          programmi di formazione continua, effettuata  dal  Collegio
          tecnico, nominato dal direttore generale e  presieduto  dal
          direttore di dipartimento, con le modalita' definite  dalla
          contrattazione nazionale. Gli  strumenti  per  la  verifica
          annuale dei dirigenti medici e  sanitari  con  incarico  di
          responsabile  di  struttura  semplice,  di   direzione   di
          struttura  complessa  e  dei  direttori   di   dipartimento
          rilevano la  quantita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni
          sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
          assegnati,   concordati   preventivamente   in   sede    di
          discussione di budget, in base alle risorse  professionali,
          tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
          gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono  alla
          valutazione delle strategie adottate  per  il  contenimento
          dei costi tramite l'uso appropriato  delle  risorse.  Degli
          esiti positivi di  tali  verifiche  si  tiene  conto  nella
          valutazione  professionale  allo   scadere   dell'incarico.
          L'esito positivo della valutazione professionale  determina
          la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
          incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri  per
          l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo  9,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              6. Ai dirigenti con incarico di direzione di  struttura
          complessa sono attribuite, oltre a quelle  derivanti  dalle
          specifiche competenze professionali, funzioni di  direzione
          e organizzazione della struttura, da attuarsi,  nell'ambito
          degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento  di
          appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
          operante  nella  stessa,  e   l'adozione   delle   relative
          decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
          servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
          con  finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
          riabilitative, attuati nella struttura  loro  affidata.  Il
          dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed   efficiente
          gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati   della
          gestione sono sottoposti  a  verifica  annuale  tramite  il
          nucleo di valutazione. 
              7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
          pubblico per titoli ed esami,  disciplinato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997,
          n. 483 ivi compresa la  possibilita'  di  accesso  con  una
          specializzazione in disciplina  affine.  Gli  incarichi  di
          direzione di struttura complessa sono attribuiti  a  coloro
          che siano in possesso dei requisiti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
              7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
          ordinarie,  e  nei  limiti  del  numero   delle   strutture
          complesse previste dall'atto aziendale di cui  all'articolo
          3,  comma  1-bis,  tenuto  conto  delle  norme  in  materia
          stabilite dalla contrattazione collettiva,  disciplinano  i
          criteri e le procedure per il conferimento degli  incarichi
          di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
          l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
          dei seguenti principi: 
              a) la selezione viene  effettuata  da  una  commissione
          composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
          da tre direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima
          disciplina dell'incarico da conferire, individuati  tramite
          sorteggio da  un  elenco  nazionale  nominativo  costituito
          dall'insieme  degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
          struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del
          Servizio sanitario nazionale. Qualora  fossero  sorteggiati
          tre direttori di struttura complessa della medesima regione
          ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
          non si procede alla  nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si
          prosegue  nel  sorteggio  fino  ad  individuare  almeno  un
          componente  della  commissione   direttore   di   struttura
          complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
          predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
          tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di  voti  e'
          eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
          deliberazioni  della  commissione  prevale  il   voto   del
          presidente; 
              b)  la  commissione  riceve  dall'azienda  il   profilo
          professionale  del  dirigente  da  incaricare.  Sulla  base
          dell'analisi  comparativa   dei   curricula,   dei   titoli
          professionali  posseduti,   avuto   anche   riguardo   alle
          necessarie  competenze  organizzative  e  gestionali,   dei
          volumi  dell'attivita'  svolta,  dell'aderenza  al  profilo
          ricercato e degli esiti di  un  colloquio,  la  commissione
          presenta al  direttore  generale  una  terna  di  candidati
          idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
          Il direttore generale individua il  candidato  da  nominare
          nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;  ove
          intenda nominare  uno  dei  due  candidati  che  non  hanno
          conseguito   il   migliore   punteggio,    deve    motivare
          analiticamente la scelta. L'azienda  sanitaria  interessata
          puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
          alla data del conferimento dell'incarico, nel caso  in  cui
          il dirigente a cui e' stato  conferito  l'incarico  dovesse
          dimettersi  o  decadere,  si  procede   alla   sostituzione
          conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
          parte della terna iniziale; 
              c) la  nomina  dei  responsabili  di  unita'  operativa
          complessa  a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal
          direttore generale d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il
          dipartimento  universitario  competente,  ovvero,   laddove
          costituita,   la   competente   struttura    di    raccordo
          interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico
          e professionale del responsabile da nominare; 
              d)  il   profilo   professionale   del   dirigente   da
          incaricare, i curricula dei candidati, la  relazione  della
          commissione sono pubblicati sul sito internet  dell'azienda
          prima della nomina. Sono altresi' pubblicate  sul  medesimo
          sito le motivazioni della scelta  da  parte  del  direttore
          generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
          dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
          sul       sito       dell'ateneo       e       dell'azienda
          ospedaliero-universitaria interessati. 
              7-ter. L'incarico di direttore di  struttura  complessa
          e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
          sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla  data
          di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
          cui al comma 5. 
              7-quater.  L'incarico  di  responsabile  di   struttura
          semplice,  intesa  come  articolazione   interna   di   una
          struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
          su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
          afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
          almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
          L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
          come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
          attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
          delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
          proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
          un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
          disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
          durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
          da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
          il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
          sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
          struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
          a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. 
              8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,  come
          modificato   dall'articolo   16-quinquies,   deve    essere
          conseguito dai  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di
          struttura   complessa    entro    un    anno    dall'inizio
          dell'incarico; il  mancato  superamento  del  primo  corso,
          attivato  dalla  regione  successivamente  al  conferimento
          dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
          I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229,  sono  tenuti  a  partecipare  al  primo  corso  di
          formazione  manageriale  programmato   dalla   regione;   i
          dirigenti  confermati  nell'incarico  sono  esonerati   dal
          possesso dell'attestato di formazione manageriale. 
              9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
          economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229.». 
              Si riporta l'articolo 108 del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 108 - Direttore generale. 
              1. Il sindaco nei comuni con popolazione  superiore  ai
          15.000 abitanti e il  presidente  della  provincia,  previa
          deliberazione della giunta comunale o provinciale,  possono
          nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
          organica e con contratto a  tempo  determinato,  e  secondo
          criteri stabiliti dal regolamento di  organizzazione  degli
          uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
          e  gli  obiettivi  stabiliti  dagli   organi   di   governo
          dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
          presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
          dell'ente, perseguendo livelli  ottimali  di  efficacia  ed
          efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonche' la  proposta
          di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo  169.
          A   tali   fini,   al   direttore   generale    rispondono,
          nell'esercizio delle funzioni loro assegnate,  i  dirigenti
          dell'ente, ad eccezione del segretario del comune  e  della
          provincia. 
              2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o  dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico  non
          puo'  eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o   del
          presidente della provincia. 
              3. Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000
          abitanti e' consentito procedere alla nomina del  direttore
          generale previa stipula di convenzione tra  comuni  le  cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
          caso il direttore generale  dovra'  provvedere  anche  alla
          gestione coordinata o unitaria dei  servizi  tra  i  comuni
          interessati. 
              4.  Quando  non  risultino  stipulate  le   convenzioni
          previste dal comma 3  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  il
          direttore generale non  sia  stato  nominato,  le  relative
          funzioni  possono  essere  conferite  dal  sindaco  o   dal
          presidente della provincia al segretario.». 
 
              Si riporta l'articolo 2, comma 186, lettera  d),  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
 
              «Art. 2. Disposizioni diverse. 
              (Omissis). 
              186. 
              (Omissis). 
              d) soppressione della figura  del  direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti;». 
 
              Si riporta l'articolo 98 citato del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 98 - Titolo di citta'. 
              1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          dell'interno  ai  comuni  insigni  per  ricordi,  monumenti
          storici e per l'attuale importanza.». 
 
              Si riporta l'articolo 14 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.  14  -  Atto  di  stabilita'  interno  ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali. 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
          5.000  abitanti   concorrono   alla   realizzazione   degli
          obiettivi di finanza pubblica  per  il  triennio  2011-2013
          nelle  misure  seguenti  in   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni  di
          euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
          e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
              c) le province per 300 milioni di euro per l'anno  2011
          e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2; 
              d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
          2.500 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,
          attraverso la riduzione di cui al comma 2. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell' articolo 8 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio  proporzionale.  In  sede  di   attuazione   dell'
          articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma. 
              3. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
          interno  relativo   agli   anni   2010   e   successivi   i
          trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali   che   risultino
          inadempienti nei confronti del patto di stabilita'  interno
          sono ridotti, nell'anno successivo,  in  misura  pari  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. La  riduzione  e'  effettuata
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  valere   sui
          trasferimenti  corrisposti  dallo  stesso  Ministero,   con
          esclusione di quelli destinati  all'onere  di  ammortamento
          dei mutui. A tal fine il Ministero  dell'economia  comunica
          al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi  al
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al patto di stabilita'  interno,  l'importo  della
          riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In  caso
          di mancata trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della
          predetta  certificazione,  entro  il   termine   perentorio
          stabilito   dalla    normativa    vigente,    si    procede
          all'azzeramento automatico dei predetti  trasferimenti  con
          l'esclusione sopra indicata. In caso di  insufficienza  dei
          trasferimenti, ovvero nel caso  in  cui  fossero  stati  in
          parte  o  in  tutto  gia'  erogati,  la   riduzione   viene
          effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi
          . 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che non rispettino il patto di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a  versare
          all'entrata  del  bilancio  statale  entro  60  giorni  dal
          termine stabilito per la trasmissione della  certificazione
          relativa al rispetto del  patto  di  stabilita',  l'importo
          corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
          e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per  gli  enti
          per i quali il patto di stabilita' e' riferito  al  livello
          della spesa si assume quale differenza  il  maggiore  degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          In caso di mancato versamento si  procede,  nei  60  giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale  si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. 
              5. Le disposizioni recate dai commi 3  e  4  modificano
          quanto stabilito in materia di riduzione  di  trasferimenti
          statali dall'articolo 77-bis, comma 20,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  e  integrano  le  disposizioni
          recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e  16,  dello  stesso
          decreto-legge n. 112 del 2008. 
              6. In funzione  della  riforma  del  Patto  europeo  di
          stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
          Repubblica  italiana,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri da adottare sentita  la  Regione  interessata,
          puo'  essere  disposta  la  sospensione  dei  trasferimenti
          erariali nei  confronti  delle  Regioni  che  risultino  in
          deficit eccessivo di bilancio. 
              7. L'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,
          n.  296  e  successive  modificazioni  e'  sostituito   dai
          seguenti: 
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati. 
              9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente: 
              «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
          spese di personale e' pari o superiore al 40%  delle  spese
          correnti  di  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
          i  restanti  enti  possono  procedere  ad   assunzioni   di
          personale  nel  limite  del  20  per  cento   della   spesa
          corrispondente alle cessazioni  dell'anno  precedente».  La
          disposizione del presente comma si applica a decorrere  dal
          1°  gennaio   2011,   con   riferimento   alle   cessazioni
          verificatesi nell'anno 2010. 
              10. All'art. 1, comma  562,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e successive  modificazioni  e'  soppresso  il
          terzo periodo. 
              11. Le province e i comuni con piu' di  5.000  abitanti
          possono escludere dal saldo rilevante ai fini del  rispetto
          del patto di stabilita' interno relativo  all'anno  2010  i
          pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
          2010 per un importo  non  superiore  allo  0,78  per  cento
          dell'ammontare  dei  residui  passivi  in  conto   capitale
          risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
          che abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
          relativo all'anno 2009. 
              12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
          e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              13.  Per  l'anno  2010  e'  attribuito  ai  comuni   un
          contributo per un importo complessivo  di  200  milioni  da
          ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
          intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.
          I criteri  devono  tener  conto  della  popolazione  e  del
          rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I  suddetti
          contributi non sono conteggiati tra le  entrate  valide  ai
          fini del patto di stabilita' interno. 
              13-bis.  Per  l'attuazione   del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati. 
              13-ter.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo   253   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267.   Le   spese   di
          funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il
          compenso per il Commissario straordinario,  sono  a  carico
          del fondo di cui al comma  14  del  presente  articolo.  Le
          predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
          superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in  misura  non
          superiore  al  costo  complessivo   annuo   del   personale
          dell'amministrazione  di  Roma  Capitale  incaricato  della
          gestione di  analoghe  funzioni  transattive,  il  compenso
          annuo per il  Commissario  straordinario.  I  subcommissari
          percepiscono un'indennita', a valere  sul  predetto  fondo,
          non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
          base  alla  normativa  vigente,  ai  soggetti  chiamati   a
          svolgere le funzioni di Commissario  presso  un  comune  in
          dissesto ai sensi della Tabella A allegata  al  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  2000,
          n. 119. Gli importi di cui al quarto e al  quinto  periodo,
          per le attivita'  svolte  fino  al  30  luglio  2010,  sono
          ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per  nuove
          assunzioni del comune di Roma sono ridotte in  misura  pari
          all'importo  del  trattamento  retributivo  corrisposto  al
          Commissario straordinario.  La  gestione  commissariale  ha
          comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
          di carattere gestionale di natura straordinaria  e  residui
          un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
          provvedono gli uffici di Roma Capitale. 
              13-quater.   Il   Commissario    straordinario    invia
          annualmente una relazione  al  Parlamento  e  al  Ministero
          dell'interno contenente la rendicontazione delle  attivita'
          svolte   all'interno   della   gestione   commissariale   e
          l'illustrazione  dei  criteri  che   hanno   informato   le
          procedure di selezione dei creditori da soddisfare. 
              14.  In  vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 24  della  legge  5  maggio
          2009,  n.  42,   e   in   considerazione   dell'eccezionale
          situazione di squilibrio finanziario del  Comune  di  Roma,
          come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  fino
          all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi  del
          citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato  su  un
          apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
          delle finanze con una dotazione annua  di  300  milioni  di
          euro, a  decorrere  dall'anno  2011,  per  il  concorso  al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
          rientro approvato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
          occorrenti   a   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del predetto piano di rientro  e'  reperita
          mediante  l'istituzione,  fino  al  conseguimento  di   200
          milioni di euro annui complessivi: 
              a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
              b)   di   un   incremento   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%. 
              14-bis. Al fine di agevolare i  piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell' articolo 38. 
              14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato
          di dissesto possono escludere dal saldo rilevante  ai  fini
          del rispetto del patto di  stabilita'  interno  relativo  a
          ciascun esercizio finanziario del  triennio  2010-2012  gli
          investimenti in  conto  capitale  deliberati  entro  il  31
          dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
          negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
          milioni  di  euro   annui;   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  da  emanare  entro  il  15  settembre,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
          altresi' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al  presente
          comma in stato di dissesto finanziario per  far  fronte  al
          pagamento   dei   debiti   accertati   dalla    Commissione
          straordinaria di liquidazione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del   Ministro
          dell'interno, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 254 e 255  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  La  ripartizione  del
          contributo  e'  effettuata   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, da emanare entro il  15  settembre  2010,  in
          misura proporzionale agli stessi debiti. 
              14-quater. L'addizionale commissariale di cui al  comma
          14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto  alla
          gestione  commissariale,  previa  delibera   della   giunta
          comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
          cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta  del
          predetto Commissario, dalla  giunta  comunale.  Qualora  il
          comune,  successivamente  al  31  dicembre  2011,   intenda
          ridurre  l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
          compensative la cui equivalenza finanziaria  e'  verificata
          dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  entrate
          derivanti dalle addizionali di cui ai  periodi  precedenti,
          ovvero dalle misure compensative di riduzione delle  stesse
          eventualmente  previste,  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
          dicembre  dell'anno  di  riferimento,  provvede  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  la  somma  di  200
          milioni di euro  annui.  A  tale  fine,  lo  stesso  Comune
          rilascia  apposita  delegazione  di   pagamento,   di   cui
          all'articolo   206   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
          200 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2011,
          destinato  esclusivamente  all'attuazione  del   piano   di
          rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o  cautelari
          o di dissesto aventi ad  oggetto  le  predette  risorse  e'
          consentita esclusivamente per  le  obbligazioni  imputabili
          alla gestione commissariale, ai sensi del  citato  articolo
          78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di  cui  al
          comma 13-bis. 
              15-bis. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          corrisponde  direttamente  all'Istituto   finanziatore   le
          risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14  e  15,  alle
          previste scadenze. 
              15-ter.   Il   Commissario   straordinario    trasmette
          annualmente al Governo la  rendicontazione  della  gestione
          del piano. 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
              a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
              b)  adozione  di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              c) razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
              d)  riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
              e) introduzione di un contributo di soggiorno a  carico
          di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive  della
          citta', da applicare  secondo  criteri  di  gradualita'  in
          proporzione  alla  loro  classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
              f) contributo straordinario nella misura massima del 66
          per cento del maggior valore  immobiliare  conseguibile,  a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
              f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
              g) maggiorazione, fino al 3 per mille,  dell'ICI  sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
              h) utilizzo dei proventi  da  oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              17.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  puo'
          estinguere, nei limiti  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  18  marzo  2011,  i
          debiti della gestione commissariale  verso  Roma  Capitale,
          diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad  avvenuta
          deliberazione del bilancio di previsione per gli anni  2011
          -  2013,  con  la  quale  viene  dato  espressamente   atto
          dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione  delle  misure
          occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate  a
          garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
          ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato
          giudizio sull'adeguatezza  ed  effettiva  attuazione  delle
          predette  misure  da  parte   dell'organo   di   revisione,
          nell'ambito  del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
          previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
          239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              18. I commi dal 14 al 17  costituiscono  attuazione  di
          quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              19. Ferme restando le previsioni  di  cui  all'articolo
          77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  alle  regioni  che  abbiano  certificato  il
          mancato  rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno
          relativamente all'esercizio finanziario 2009, si  applicano
          le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24  del  presente
          articolo. 
              20. Gli atti adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal
          Consiglio regionale durante i dieci mesi  antecedenti  alla
          data di svolgimento delle elezioni regionali, con  i  quali
          e' stata assunta  le  decisione  di  violare  il  patto  di
          stabilita' interno,  sono  annullati  senza  indugio  dallo
          stesso organo. 
              21.  I  conferimenti  di   incarichi   dirigenziali   a
          personale  esterno  all'amministrazione  regionale   ed   i
          contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza,  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  ed  assimilati,
          nonche' i  contratti  di  cui  all'articolo  76,  comma  4,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  112  del   2008,
          convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,
          deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche'  da
          enti,  agenzie,  aziende,  societa'   e   consorzi,   anche
          interregionali, comunque dipendenti o partecipati in  forma
          maggioritaria dalla stessa, a seguito degli  atti  indicati
          al  comma  20,  sono  revocati  di  diritto.  Il   titolare
          dell'incarico o del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
          indennizzo  in  relazione  alle  prestazioni   non   ancora
          effettuate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              22. Il Presidente  della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 
              23. Agli interventi indicati  nel  piano  si  applicano
          l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96,  della
          legge n. 191 del  2009.  La  verifica  sull'attuazione  del
          piano e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              24. Ferme le limitazioni e le  condizioni  previste  in
          via generale per le regioni  che  non  abbiano  violato  il
          patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
          possono essere attribuiti incarichi ed instaurati  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di   collaborazione
          nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con  gli
          organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
          del  piano  possono  essere  conferiti  gli  incarichi   di
          responsabile degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
          presidente, e possono essere stipulati  non  piu'  di  otto
          rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  nell'ambito  dei
          predetti uffici. 
              24-bis. I limiti previsti  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 28, possono essere superati limitatamente in  ragione
          della proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati dalle regioni a statuto speciale,  nonche'  dagli
          enti territoriali facenti parte delle predette  regioni,  a
          valere sulle risorse finanziarie  aggiuntive  appositamente
          reperite da queste ultime  attraverso  apposite  misure  di
          riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
          organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
          vincoli e gli obiettivi  previsti  ai  sensi  del  presente
          articolo.  Le  predette  amministrazioni   pubbliche,   per
          l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai  sensi
          della  normativa  vigente,  attingono  prioritariamente  ai
          lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva   motivata
          indicazione concernente gli specifici profili professionali
          richiesti. (162) (195) 
              24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
          9 non si applicano alle proroghe dei  rapporti  di  cui  al
          comma 24-bis. 
              25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31  sono  dirette
          ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e  il
          contenimento delle spese  per  l'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali dei comuni. 
              26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei  Comuni
          e' obbligatorio per l'ente titolare. 
              27. Ferme restando le funzioni di programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo  118  della   Costituzione,   sono   funzioni
          fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
              a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,
          gestione finanziaria e contabile e controllo; 
              b) organizzazione dei  servizi  pubblici  di  interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale; 
              c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute  allo
          Stato dalla normativa vigente; 
              d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito
          comunale  nonche'  la  partecipazione  alla  pianificazione
          territoriale di livello sovracomunale; 
              e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di
          protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
              f)  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di
          raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
          e la riscossione dei relativi tributi; 
              g) progettazione e  gestione  del  sistema  locale  dei
          servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
          cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   118,
          quarto comma, della Costituzione; 
              h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
          competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei
          servizi scolastici; 
              i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
              l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
          e compiti in  materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in
          materia  di  servizi   elettorali,   nell'esercizio   delle
          funzioni di competenza statale; 
              l-bis) i servizi in materia statistica. 
              28. I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti,
          ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono
          appartenuti a comunita' montane, esclusi i  comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole e il comune  di  Campione  d'Italia,  esercitano
          obbligatoriamente in forma associata,  mediante  unione  di
          comuni o convenzione, le funzioni fondamentali  dei  comuni
          di cui al comma 27, ad  esclusione  della  lettera  l).  Se
          l'esercizio di tali  funzioni  e'  legato  alle  tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni   le
          esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  le
          modalita' stabilite dal presente articolo,  fermo  restando
          che  tali  funzioni  comprendono  la  realizzazione  e   la
          gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  fonia,
          apparati,  di  banche  dati,   di   applicativi   software,
          l'approvvigionamento  di  licenze  per  il   software,   la
          formazione  informatica  e  la   consulenza   nel   settore
          dell'informatica. 
              28-bis. Per le unioni di cui al  comma  28  si  applica
          l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
          concertazione con  i  comuni  interessati  nell'ambito  del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,    la    dimensione
          territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
          svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da  parte
          dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma  28,
          secondo  i  principi   di   efficacia,   economicita',   di
          efficienza e di riduzione delle  spese,  secondo  le  forme
          associative  previste  dal  comma  28.  Nell'ambito   della
          normativa regionale, i  comuni  avviano  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali in forma associata entro  il  termine
          indicato dalla stessa normativa. 
              31. Il limite demografico minimo delle unioni  e  delle
          convenzioni di cui  al  presente  articolo  e'  fissato  in
          10.000 abitanti, ovvero  in  3.000  abitanti  se  i  comuni
          appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  fermo
          restando che, in tal caso, le unioni devono essere  formate
          da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
          ed eventuali deroghe in ragione di  particolari  condizioni
          territoriali, individuati dalla regione. Il limite  non  si
          applica alle unioni di comuni gia' costituite. 
              31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno  durata
          almeno triennale e alle  medesime  si  applica,  in  quanto
          compatibile,  l'articolo  30  del  decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267.  Ove  alla  scadenza  del  predetto
          periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni  aderenti,
          il conseguimento di significativi livelli di  efficacia  ed
          efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  sei
          mesi,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'  e   autonomie
          locali, i comuni interessati sono obbligati  ad  esercitare
          le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione  di
          comuni. 
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
              31-quater. In caso di decorso dei  termini  di  cui  al
          comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
          termine  perentorio  entro  il  quale  provvedere.  Decorso
          inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              31-quinquies. Nell'ambito dei processi  associativi  di
          cui ai commi 28 e seguenti, le  spese  di  personale  e  le
          facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata
          fra gli enti coinvolti, garantendo forme  di  compensazione
          fra gli stessi, fermi restando  i  vincoli  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni   e   l'invarianza    della    spesa
          complessivamente considerata. 
              32. 
              33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  interpretano  nel
          senso che la natura  della  tariffa  ivi  prevista  non  e'
          tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
          sorte successivamente alla data di entrata  in  vigore  del
          presente    decreto,    rientrano    nella    giurisdizione
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              33-bis.  All'  articolo  77-bis  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,
          anche per frazione di anno, l'organo consiliare  era  stato
          commissariato ai sensi dell' articolo 143 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno le stesse regole degli enti  di  cui  al  comma  3,
          lettera b), del presente articolo, prendendo come  base  di
          riferimento   le   risultanze   contabili    dell'esercizio
          finanziario precedente a  quello  di  assoggettamento  alle
          regole del patto di stabilita' interno.»; 
              b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
              «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5  non
          sono considerate le risorse provenienti  dai  trasferimenti
          di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,  ne'  le  relative  spese  in  conto
          capitale sostenute dai  comuni.  L'esclusione  delle  spese
          opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse». 
              33-ter. Alla  copertura  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter  e  33-bis,  si
          provvede: 
              a) quanto a 14,5 milioni di euro per  l'anno  2010,  di
          cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
          b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
          da 0,78 a 0,75 per cento,  relativamente  al  fabbisogno  e
          all'indebitamento netto, e quanto a 2  milioni  per  l'anno
          2010 relativi al  penultimo  e  ultimo  periodo  del  comma
          14-ter,  relativamente  al  saldo  netto   da   finanziare,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all' articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 10 milioni di euro  per  il  comma  33-bis,
          lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e  successivi
          e quanto a 2,5 milioni di euro  per  il  comma  14-ter  per
          ciascuno degli anni 2011  e  2012  mediante  corrispondente
          rideterminazione degli  obiettivi  finanziari  previsti  ai
          sensi del  comma  1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
          conseguentemente  adeguati  con  la   deliberazione   della
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  prevista  ai
          sensi del comma  2,  ottavo  periodo,  e  recepiti  con  il
          decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. 
              33-quater. Il termine del  31  gennaio  2009,  previsto
          dall' articolo  2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008,  n.  189,  per  la  trasmissione  al
          Ministero   dell'interno    delle    dichiarazioni,    gia'
          presentate,  attestanti  il  minor   gettito   dell'imposta
          comunale sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo
          catastale D per ciascuno degli anni 2005 e  precedenti,  e'
          differito al 30 ottobre 2010.». 
 
              Il  Titolo  VI  della  legge  11  marzo  1972,  n.  118
          (Provvedimenti a favore  delle  popolazioni  alto-atesine),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1972, n.  95,
          reca disposizioni in materia di  "Passaggio  dei  segretari
          comunali alle dipendenze organiche dei comuni". 
              La  legge  regionale  26  aprile  2010,  n.  1   (Nuove
          disposizioni  in  materia  di   segretari   comunali),   e'
          pubblicata nel Bollettino Ufficiale Trentino-Alto  Adige  4
          maggio 2010, n. 18. 
              La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 9  (Disposizioni
          in materia di enti locali), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 3 ^ Serie speciale - 21 febbraio 2015, n. 8. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
          1988, n. 574 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso  della
          lingua tedesca e  della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei
          cittadini   con   la   pubblica   amministrazione   e   nei
          procedimenti  giudiziari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. 
              Si  riporta  l'articolo  21,  comma   4,   del   citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 21. Unificazione delle Scuole di formazione. 
              (Omissis). 
              4. I docenti ordinari  e  i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola Superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'articolo  4-septies,  comma  4,  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              Si riporta l'articolo 10, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n. 178: 
              «Art. 10 - I docenti della scuola. 
              (Omissis). 
              2. I docenti a tempo pieno della Scuola,  in  posizione
          di  comando,  aspettativa  o  fuori  ruolo,  per  il  tempo
          dell'incarico  conservano  il  trattamento   economico   in
          godimento.». 
              Si riporta l'articolo 19, comma 6, del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali. 
              (Omissis). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.». 
 
              Si riporta l'articolo 2103 del codice civile: 
              «Art. 2103 - Prestazione del lavoro. 
              Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito  alle
          mansioni per cui e' stato  assunto.  Tuttavia,  se  non  e'
          contenuto diversamente,l'imprenditore  puo',  in  relazione
          alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro
          ad una mansione  diversa,  purche'  essa  non  importi  una
          diminuzione nella retribuzione o un  mutamento  sostanziale
          nella posizione di lui. 
              Nel caso previsto dal comma precedente,  il  prestatore
          di  lavoro  ha  diritto   al   trattamento   corrispondente
          all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.». 
 
              Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 21 - Responsabilita' dirigenziale. 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              Si riporta l'articolo 3-bis del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art.    3-bis.    Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario. 
              1. I provvedimenti di  nomina  dei  direttori  generali
          delle unita' sanitarie locali e delle  aziende  ospedaliere
          sono adottati esclusivamente con riferimento  ai  requisiti
          di cui al comma 3. 
              2.  La  nomina  del  direttore  generale  deve   essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'articolo 2, comma 2-octies. 
              3.  La  regione  provvede  alla  nomina  dei  direttori
          generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
          regionale,    attingendo    obbligatoriamente    all'elenco
          regionale di idonei, ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle
          altre  regioni,  costituiti  previo   avviso   pubblico   e
          selezione   effettuata,   secondo   modalita'   e   criteri
          individuati dalla regione,  da  parte  di  una  commissione
          costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
          indicati   da    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti, di cui uno designato  dall'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  Gli  elenchi  sono
          aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione  si  accede
          con  il  possesso  di  laurea  magistrale  e  di   adeguata
          esperienza dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel  campo
          delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
          con autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche  o  finanziarie,  nonche'  di
          eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla  regione.  La
          regione assicura, anche mediante il proprio sito  internet,
          adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
          di selezione, alle  nomine  e  ai  curricula.  Resta  ferma
          l'intesa  con  il  rettore  per  la  nomina  del  direttore
          generale di aziende ospedaliero-universitarie.. 
              4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale e in collaborazione  con  le  universita'  o
          altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 16-ter, operanti nel campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei
          corsi, non inferiore a centoventi  ore  programmate  in  un
          periodo non superiore a sei mesi, nonche' le  modalita'  di
          conseguimento della certificazione, sono  stabiliti,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  con  decreto  del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  I  direttori
          generali in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  producono  il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data.. 
              5.  Al  fine  di  assicurare  una   omogeneita'   nella
          valutazione  dell'attivita'  dei  direttori  generali,   le
          regioni concordano, in sede di Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, criteri e sistemi per  valutare  e
          verificare tale  attivita',  sulla  base  di  obiettivi  di
          salute e di funzionamento dei servizi definiti  nel  quadro
          della programmazione regionale, con particolare riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          equilibri  economico-finanziari  di  bilancio   concordati,
          avvalendosi  dei  dati  e  degli  elementi  forniti   anche
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali.
          All'atto della nomina di ciascun direttore  generale,  esse
          definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente,  gli
          obiettivi di salute e di  funzionamento  dei  servizi,  con
          riferimento alle relative risorse, ferma restando la  piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi.. 
              6. Trascorsi diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun
          direttore  generale,  la  regione  verifica   i   risultati
          aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
          cui al comma 5 e, sentito il parere  del  sindaco  o  della
          conferenza dei sindaci di cui  all'articolo  3,  comma  14,
          ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
          all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno  alla  conferma
          entro i tre mesi successivi alla scadenza del  termine.  La
          disposizione si  applica  in  ogni  altro  procedimento  di
          valutazione  dell'operato  del  direttore  generale,  salvo
          quanto disposto dal comma 7. 
              7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
          una situazione di grave disavanzo o in caso  di  violazione
          di  leggi  o  del  principio  di  buon   andamento   e   di
          imparzialita' della amministrazione, la regione risolve  il
          contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
          provvede alla sua sostituzione; in  tali  casi  la  regione
          provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
          2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci  giorni
          dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
          del contratto puo' avere comunque corso. Si  prescinde  dal
          parere nei casi  di  particolare  gravita'  e  urgenza.  Il
          sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo  3,
          comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
          di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso  di  manifesta
          inattuazione  nella  realizzazione  del   Piano   attuativo
          locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
          direttore generale, o di non disporne la conferma,  ove  il
          contratto  sia  gia'  scaduto.  Quando  i  procedimenti  di
          valutazione e di revoca di cui al comma  6  e  al  presente
          comma  riguardano  i  direttori  generali   delle   aziende
          ospedaliere, la Conferenza di  cui  all'articolo  2,  comma
          2-bis e' integrata con  il  Sindaco  del  comune  capoluogo
          della provincia in cui e' situata l'azienda. 
              7-bis.  L'accertamento  da  parte  della  regione   del
          mancato  conseguimento  degli   obiettivi   di   salute   e
          assistenziali costituisce per il direttore  generale  grave
          inadempimento  contrattuale   e   comporta   la   decadenza
          automatica dello stesso. 
              8. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
              9.  La  regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 dicembre 1997, n.  484,  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di  altro  corso  di
          formazione manageriale appositamente programmato. 
              10. La carica di direttore  generale  e'  incompatibile
          con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente
          o autonomo. 
              11. La nomina a direttore  generale,  amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali  e
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24  aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
              12. Per i direttori generali e per  coloro  che,  fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          sostitutive ed esclusive della medesima,  la  contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali previsti dall'articolo 3, comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata  dall'unita'
          sanitaria   locale   o    dall'azienda    ospedaliera    di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato. 
              13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502,  si  applica
          il comma 5 del presente articolo. 
              14. Il rapporto di lavoro del  personale  del  Servizio
          sanitario nazionale e' regolato dal decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.  Per  la
          programmazione delle assunzioni si  applica  l'articolo  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. 
              15. In sede di prima applicazione, le  regioni  possono
          disporre la proroga dei contratti con i direttori  generali
          in carica all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per un periodo massimo di dodici mesi.». 
 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
 
              Per  il  riferimento   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.