Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano
altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,
individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'
sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione
del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e
da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali».
Note all'art. 14:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio
2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 596. Fondo per l'organizzazione e il
funzionamento di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e
reparti del Ministero della difesa
1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori
di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'arti-colo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; b) al
comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da
minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non
trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,
2. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le
quali sono individuate le sedi di tali servizi, e'
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono
accessibili oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano
collocazione nelle strutture pubbliche comunali,e
concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e del relativo Piano straordinario di intervento di cui
all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come modificato dall' articolo 2, comma 457, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.
Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta'
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve
essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si
rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.".