Art. 15 
 
 
        Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento 
             penale per il personale delle Forze armate 
 
  1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale). - 1. In caso  di  procedimento  disciplinare  che  abbia  ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, si  applica  la  disciplina  in  materia  di
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale  di  cui
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento
          militare di cui al  citato  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.