Art. 19 
 
 
                            Marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi  generali
esposti all'articolo 30 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  e  deve
corrispondere al modello previsto dall'allegato IV. 
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la
natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul
suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
  3. La marcatura CE e' apposta sull'articolo pirotecnico prima della
sua immissione sul mercato. 
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale  organismo  intervenga  nella
fase di controllo della  produzione.  Il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle sue istruzioni, dal fabbricante. 
  5. La marcatura CE e, se del caso,  il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da  qualsiasi  altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare. 
  6.  E'  vietato  apporre  sugli  articoli  pirotecnici   marchi   o
iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita',  la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di  conformita'
e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
          alle premesse.