Art. 10 Assistenza nei porti e a bordo delle navi 1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. 2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.