Art. 10 
 
              Assistenza nei porti e a bordo delle navi 
 
  1. Il vettore o l'operatore del  terminale  che  nello  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 11,  paragrafi  1  e  2,  violano
l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui  all'articolo
10 del regolamento  sono  soggetti  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. 
  2. Il vettore, l'operatore del terminale,  l'agente  di  viaggio  o
l'operatore turistico che violano gli obblighi posti  a  loro  carico
dall'articolo 11, paragrafi  4  e  5,  12  e  15,  paragrafo  4,  del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 150 a euro 900.