Art. 7 
 
                        Diritto al trasporto 
 
  1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8,  paragrafo
1, del regolamento, il vettore, l'agente  di  viaggio  o  l'operatore
turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere  o
fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi
di disabilita' o mobilita' ridotta  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  500  a  euro  5.000.  La  medesima
sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore
turistico che non ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con  disabilita'
o a mobilita' ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado
di fornirle l'assistenza necessaria. 
  2. Il vettore, l'agente di  viaggio  o  l'operatore  turistico  che
violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro  1.500.  La
medesima  sanzione  si  applica  al  vettore,  agente  di  viaggio  o
operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo  5,
non  comunicano  per  iscritto  alla  persona  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi  per
i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere  o
fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.