Art. 7 Diritto al trasporto 1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria. 2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.