Art. 8 
 
                     Divieto di oneri aggiuntivi 
 
  1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico  che  in
violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle
persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'  ridotta  prenotazioni   e
biglietti  con  oneri  aggiuntivi   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.