Art. 8 Divieto di oneri aggiuntivi 1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.