Art. 9 
 
                   Accessibilita' ed informazione 
 
  1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non
predispongono,  in  collaborazione  con  le  organizzazioni  di   cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del  regolamento,  condizioni  d'accesso
non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita'  o
a mobilita'  ridotta,  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 
  2. Il vettore, l'operatore del terminale  o  l'operatore  turistico
che non mettono a disposizione del pubblico le  informazioni  di  cui
all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento,  sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 
  3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che  non
mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del
trasporto,  in  formati  adeguati  e  accessibili  alle  persone  con
disabilita' o a mobilita'  ridotta  in  violazione  dell'articolo  9,
paragrafo  4,  del  regolamento,  sono  soggetti  ad   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.