Art. 9 Accessibilita' ed informazione 1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.