Art. 6 
 
                               Effetti 
 
  1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti
di pervenire con l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima  della
presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali,  attraverso  forme   di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
  2. L'adesione al regime comporta altresi' per  i  contribuenti  una
procedura   abbreviata   di   interpello   preventivo    in    merito
all'applicazione delle disposizioni tributarie a  casi  concreti,  in
relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.  L'Agenzia
delle entrate, entro quindici  giorni  dal  ricevimento,  verifica  e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza
e l'adeguatezza della documentazione  prodotta  con  la  domanda.  Il
termine  per  la  risposta  all'interpello  e'  in   ogni   caso   di
quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal  ricevimento  della  domanda
ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia
delle  entrate  effettua  accessi   alle   sedi   dei   contribuenti,
definendone con loro i  tempi,  per  assumervi  elementi  informativi
utili per la  risposta.  I  contribuenti  comunicano  all'Agenzia  il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme  da  quello  oggetto
della  risposta  da  essa   fornita.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  disciplinati  i
termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione
alla procedura abbreviata di interpello preventivo. 
  3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo  ed
esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,
se l'Agenzia non condivide la  posizione  dell'impresa,  le  sanzioni
amministrative applicabili sono ridotte della meta'  e  comunque  non
possono essere applicate in misura superiore al minimo  edittale.  La
loro riscossione e' in ogni  caso  sospesa  fino  alla  definitivita'
dell'accertamento. 
  4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia  delle  entrate
comunica alla Procura  della  Repubblica  se  il  contribuente  abbia
aderito  al  regime  di  adempimento  collaborativo,   fornendo,   se
richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio
fiscale e all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
sistema adottato. 
  5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel  relativo
elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. 
  6. I contribuenti che  aderiscono  al  regime  non  sono  tenuti  a
prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi  delle  imposte,  sia
dirette sia indirette.