Art. 11 
 
       Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Sono contabilizzati  secondo  il  principio  di  competenza  gli
interessi e i proventi e gli  oneri  assimilati  relativi  a  titoli,
crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati. 
  2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono  in
particolare: 
  a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore  di
rimborso dei titoli  di  debito  che  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie; 
  b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore  di
rimborso dei titoli  di  debito  che  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie; tale differenza e' portata in riduzione degli  interessi
prodotti dai titoli; 
  c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla  assunzione
di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari; 
  d)  le  commissioni  e  le  provvigioni   calcolate   in   funzione
dell'importo  o  della  durata  del  credito  o  del  debito  cui  si
riferiscono; 
  e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni  «fuori  bilancio»
destinate alla copertura di attivita' o di passivita'; 
  f) i proventi e gli oneri relativi ai  riporti  e  alle  operazioni
pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario  di
rivendita a termine delle attivita' oggetto della  transazione;  tali
proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia  della  differenza
fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti,
nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attivita'.