Art. 12 
 
            Profitti e perdite da operazioni finanziarie 
              (articolo 32 della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite  da  operazioni
finanziarie: 
  a) il saldo tra i  profitti  e  le  perdite  delle  operazioni,  in
bilancio  e  «fuori  bilancio»,  su  titoli  che  non   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati  delle  valutazioni
di tali titoli effettuate a norma dell'articolo 18; 
  b) il saldo tra i  profitti  e  le  perdite  delle  operazioni,  in
bilancio e «fuori bilancio», su valute,  inclusi  i  risultati  delle
valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'articolo 19; 
  c) il saldo tra i  profitti  e  le  perdite  delle  operazioni,  in
bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti
finanziari, inclusi i risultati  delle  valutazioni  di  tali  valori
effettuate a norma dell'articolo 18.