Art. 13 
 
Principi generali in materia di criteri di valutazione  (articoli  2,
  punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere  a),  b),  c),
  d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo
  1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.  Le  valutazioni  sono  effettuate  conformemente  ai   seguenti
principi: 
  a) i criteri di valutazione non possono  essere  modificati  da  un
esercizio all'altro; 
  b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e  nella  prospettiva
della continuazione dell'attivita'; in particolare: 
  1) si possono indicare esclusivamente  gli  utili  realizzati  alla
data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto  diversamente  disposto
dal presente decreto; 
  2) si  tiene  conto  dei  rischi  e  delle  perdite  di  competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
  3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che  l'esercizio
chiuda in perdita sia che chiuda in utile; 
    c) le attivita' e le passivita' in bilancio  e  «fuori  bilancio»
sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e  le  passivita'
tra loro collegate sono valutate in modo coerente. 
  2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui  al
comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati  i
motivi della deroga e la sua influenza sulla  rappresentazione  della
situazione  patrimoniale,  di  quella  finanziaria  e  del  risultato
economico.