Art. 18 
 
Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni (articoli  2,  punto
  6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo  1,
  lettera  b),  della  direttiva  2013/34/UE  e  articolo  36   della
  direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. I titoli che non costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  e
che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati  secondo  uno
dei due seguenti criteri: 
  a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato; 
  b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e'  indicato
nella nota integrativa. 
  2. I titoli che non costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  e
che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al  costo
di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto  di  svalutazioni  per  dare
loro un valore  inferiore  al  costo,  da  calcolarsi  tenendo  conto
dell'andamento del mercato e  delle  perdite  di  valore  determinate
secondo il criterio di valutazione dei commi 4 e 5. 
  3.  Ai  valori  mobiliari,  quotati  e  non  quotati   in   mercati
regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio»  diverse
da quelle su valute si applicano i criteri  di  valutazione  indicati
nei commi 1 e 2, se tali valori  non  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie. 
  4. I crediti sono valutati considerando il fattore temporale  e  il
valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto
di quotazioni di mercato ove esistenti, in base: 
  a) alla situazione di solvibilita' dei debitori; 
  b) alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da  parte
dei Paesi di residenza dei debitori. 
  5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione  di  cui  al
comma 4 puo' inoltre tenersi conto di  andamenti  economici  negativi
riguardanti categorie omogenee di crediti. Le  relative  svalutazioni
possono essere determinate, come quelle di cui alla  lettera  b)  del
comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella
nota integrativa. 
  6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5  si  applicano
anche  alle  garanzie  rilasciate  e  agli  impegni  che   comportano
l'assunzione di rischi di credito. 
  7. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle  indicate  nei
commi da 1 e 6 e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo. 
  8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del  presente  articolo  non
possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che  le  hanno
originate.