Art. 19 
 
                  Operazioni in valuta (articolo 39 
                     della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Le attivita' e le passivita' denominate in valuta sono  valutate
al  tasso  di  cambio  a  pronti  corrente  alla  data  di   chiusura
dell'esercizio.  Le   immobilizzazioni   finanziarie,   materiali   e
immateriali che non sono coperte ne' globalmente  ne'  specificamente
sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al
tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto. 
  2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate: 
  a) al tasso di cambio a  pronti  corrente  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio, se si  tratta  di  operazioni  a  pronti  non  ancora
regolate; 
  b) al tasso di cambio a termine corrente  alla  suddetta  data  per
scadenze  corrispondenti  a  quelle  delle  operazioni   oggetto   di
valutazione, se si tratta di operazioni a termine. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma  2,  lettera
e), la differenza tra il valore corrente, determinato  ai  sensi  dei
commi 1 e 2,  degli  elementi  dell'attivo  e  del  passivo  e  delle
operazioni «fuori  bilancio»  e  il  valore  contabile  degli  stessi
elementi  e  operazioni  e'  inclusa  nel  conto  economico  a  norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera b).